T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-04-2011, n. 3172 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso rg. n. 12101 del 1994, notificato e depositato nei termini, la Casa di Procura Generale dei Terziari Cappuccini dell’Addolorata ha impugnato l’ordinanza del Comune di Roma n. 318 del 5.5.1994, con la quale sono state ordinate la sospensione lavori e la demolizione di opere abusive (consistenti nella previa demolizione di un preesistente manufatto rurale e la realizzazione di un nuovo manufatto con strutture portanti in cemento armato articolato su di un piano terra ed un primo piano ciascuna di mq. 255 con altezza variabile da mt. 2,00 a mt. 3,00, tamponato con mattoni forati e con copertura a tetto in cemento armato), con la comminatoria dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione dell’articolo 48 della L. n. 457 del 1978.

2. Violazione dell’articolo 8 della legge n. 94 del 1992 e dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

3. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

4. Eccesso di potere per omissione della motivazione e per travisamento dei fatti.

Il comune di Roma si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 10.10.1994 ed ha depositato documentazione in data 4.11.2010.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti (da valere anche come ricorso autonomo), notificato e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato la disposizione del dirigente della circoscrizione XVIII del comune di Roma n. 677 del 7.9.1994, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’immissione in possesso nel bene in questione.

La ricorrente, ha dato atto, con l’istanza depositata agli atti in data 6.12.2010, dell’intervenuta presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria nelle more del presente giudizio ed ha chiesto per il detto motivo un rinvio nella trattazione del ricorso in attesa del rilascio del provvedimento finale del procedimento conclusosi nella sua fase istruttoria.

Con il successivo ricorso rg. n. 15378 del 1994, notificato e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato la disposizione del dirigente della circoscrizione XVIII del comune di Roma n. 677 del 7.9.1994 di cui anche ai precedenti motivi aggiunti.

Ne ha dedotto l’illegittimità in via derivata dall’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che ne costituisce il presupposto nonché in via autonoma per la ritenuta radicale nullità del provvedimento in questione per carenza di potere, per violazione dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985 e per eccesso di potere sotto molteplici profili.

Il comune di Roma si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 21.11.1994.

Con l’ordinanza n. 3031/1994 del 24.11.1994 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Il comune ha depositato documentazione in data 4.11.2010 e memoria conclusiva in data 11.11.2010, con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Quanto al primo ricorso, avente ad oggetto la sospensione dei lavori edilizi abusivi e la demolizione delle relative opere, valgono le brevi considerazioni che seguono.

Ed infatti per giurisprudenza consolidata sul punto, è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione giurisdizionale di un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall’articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (T.A.R. LazioRoma, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 38234).

Per quanto attiene alla intimata demolizione deve darsi atto che, dal tenore degli atti delle parti nonché dall’esame della documentazione in atti, emerge come successivamente alla notificazione alla ricorrente della detta ordinanza, la stessa abbia provveduto alla presentazione al comune di un’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985.

E, sempre per giurisprudenza consolidata sul punto, la presentazione della domanda di sanatoria in data successiva all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in quanto l’istanza di sanatoria comporta il riesame dell’abusività dell’opera mediante l’emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2833; T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, 22 dicembre 2010, n. 38234).

Per quanto attiene, invece, al secondo ricorso, avente ad oggetto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, deve rilevarsi che il relativo provvedimento, quando adottato in un momento successivo alla intervenuta presentazione di un’istanza di sanatoria, è illegittimo perché in contrasto con l’articolo 38 della legge n. 47 del 1985,,il cui disposto impone all’amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva, che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché il comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia prima di portare ad ulteriore corso il procedimento repressivo. La definizione del procedimento di condono così attivato assume, pertanto, un rilievo pregiudiziale rispetto alla disposizione delle prescritte misure sanzionatorie, le quali restano azionabili nell’ipotesi di negazione del beneficio del condono, pena la totale vanificazione – a priori – del già pendente procedimento di sanatoria (T.A.R. CampaniaNapoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8941).

Per le considerazioni che precedono il ricorso rg. n. 12101/1994 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed il successivo ricorso rg. n. 15378/1994 deve essere accolto siccome fondato nel merito.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso rg. n. 12101/1994 ed accoglie il ricorso rg. n. 15378/1994 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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