Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 14890 Revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Trenitalia spa propone ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte in data 16.10.2007/28.1.2008, con cui era stato rigettato il ricorso della società istante avverso la sentenza del tribunale di Roma n 22056/04 con cui era stata respinta l’opposizione a ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di detta Società ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, per fatto commesso da un dipendente.

Con il ricorso, si lamenta che questa Corte abbia dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non trattandosi di documento relativo all’ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza impugnata, la produzione della sentenza penale, passata in giudicato, con cui il dipendente in questione era stato assolto per non aver commesso il fatto o per insussistenza del fatto stesso dai reati il cui elemento materiale era alla base della responsabilità amministrativa del medesimo dipendente e, conseguentemente, della società.

Il ricorso è basato su due motivi, illustrati poi anche con memoria, mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La questione, trattata in un primo tempo in Camera di consiglio per manifesta infondatezza, è stata rimessa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n 4, osservandosi che la Corte non avrebbe dichiarato l’inammissibilità della produzione documentale ove avesse tenuto presente l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale, dato che la vincolatività di quest’ultima per il giudice civile, ex art. 652 c.p.c., rendeva applicabile la disciplina della produzione dei documenti attestanti il giudicato esterno, produzione questa ammissibile anche nel giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo si deduce l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n 3, indicandosi come documento decisivo la già richiamata sentenza penale e come causa di forza maggiore la sussistenza della preclusione di cui al citato art. 372 c.p.c..

Il primo mezzo è inammissibile; invero, per un verso non appare fondato su alcun elemento, nè testuale nè argomentativo, che questa Corte abbia escluso la legittimità della produzione della sentenza penale de qua in ragione del non percepito o comunque considerato passaggio in giudicato della sentenza stessa; la motivazione adottata poggia invece sul dettato dell’art. 372 c.p.c., evidenziando come tale norma espressamente escluda la produzione di documenti non avvenuta nei precedenti gradi del processo, che non riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso, ipotesi queste che non possono discendere dalla produzione della sentenza stessa.

Quando poi, con la censura in esame, si è voluto prospettare il diverso problema della esistenza di un giudicato esterno, risultante dalla sentenza penale e, come tale, influente sulla sentenza impugnata, risulta evidente che la mancata ammissione della produzione effettuata integrerebbe un errore di diritto e non un errore di fatto, determinante vizio revocatorio, donde la ritenuta inammissibilità del mezzo in esame.

Il secondo motivo si articola in realtà in due censure diverse; con la prima di esse, si deduce l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, indicandosi come documento decisivo la già richiamata sentenza penale e come causa di forza maggiore la sussistenza della preclusione di cui all’art. 372 c.p.c.. Tale doglianza non ha pregio; a parte il profilo secondo cui appare assolutamente incongruo riferirsi ad una disposizione di legge come ad un caso di forza maggiore, devesi anche rilevare che il vizio richiamato non è applicabile alle sentenze di legittimità, nè si riferisce a casi, quale quello in esame, il documento decisivo sia preesistente e non successivo alla sentenza da revocare.

La ricorrente, evidentemente conscia di tale situazione, sotto un secondo profilo prospetta illegittimità costituzionale, riferita alla impossibilità di impugnare le sole pronunce di rigetto del ricorso pronunciate dalla Corte di cassazione per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 3, anche quando il deposito del documento decisivo sia stato impedito dall’art. 372 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost..

La questione è manifestamente infondata: questa Corte con le sentenze nn. 10807 del 2006, 8573 del 2002 e 3187 del 1989, quest’ultima a Sezioni unite, ha escluso che la mancata previsione di tale ipotesi sia configurabile come vizio di legittimità costituzionale, atteso che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 305 del 2001, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della relativa questione, ritenendo il difetto dei presupposti per una pronuncia additiva, atteso che solo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità potrebbe provvedere all’introduzione di un nuovo e diverso motivo di revocazione.

Tale conclusione, cui si presta convinta adesione, in ragione della non configurabilità di una disparità di trattamento rispetto alle sentenze di merito nè di una limitazione del diritto di difesa nè del principio del giusto processo, anche in quanto detto motivo di revocazione è esorbitante dai compiti istituzionali di questa Corte comporta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale come sollevata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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