Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 13-04-2011, n. 15024 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1^) P.M. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 27 ottobre 2010 del Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza 8 ottobre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima Città che aveva applicato nei suoi confronti – per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonchè per detenzione illegale e ricettazione di una pistola – la misura cautelare della custodia in carcere.

Con il ricorso si denunziano i vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento esclusivo all’esistenza delle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza della misura applicata.

2^) Va premesso che è pervenuta alla Corte la comunicazione dell’avvenuta scarcerazione del ricorrente disposta il 31 gennaio 2011 per cui deve ritenersi che sia venuto meno l’interesse all’impugnazione.

In linea generale va rilevato che, tema di libertà personale, l’avvenuta scarcerazione della persona che abbia impugnato il provvedimento de libertate, non fa venir meno l’interesse all’impugnazione.

Ciò sul presupposto che l’accertamento che la privazione della libertà personale sia avvenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge può consentire alla persona sottoposta alla misura cautelare di ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione ( art. 314 c.p.p., comma 2).

Tale diritto però sussiste solo nei casi nei quali il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso e mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p..

L’esistenza delle esigenze cautelari (art. 274) e l’adeguatezza della misura (art. 275) non sono ricomprese tra queste condizioni di applicabilità e quindi l’eventuale giudizio che le riguardi, anche se positivo per la persona sottoposta alla misura cautelare, non può far sorgere il diritto alla riparazione.

Ne consegue che l’intervenuta scarcerazione ha fatto venir meno l’interesse all’impugnazione del provvedimento che deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Nel senso indicato è la uniforme giurisprudenza di legittimità: v.

Cass., sez. 6^, 13 maggio 2008 n. 21748, Dakhaloui, rv. 239940; sez. 2^, 15 maggio 2007 n. 23060, Essadik, rv. 236785; sez. 6^, 26 maggio 2004 n. 37894, Torriglia, rv. 230235. 3^) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non conseguono le pronunzie di condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende avendo il ricorrente raggiunto in altra sede lo scopo cui il ricorso era preordinato e non potendo quindi essere considerato soccombente nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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