Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 13-04-2011, n. 15021 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1^) F.M. ha proposto ricorso contro l’ordinanza 28 ottobre 2010 del Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza 18 ottobre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di grammi 85 di eroina e grammi 23 di cocaina).

A fondamento del ricorso si deducono, con il primo motivo, il vizio di motivazione e quello di violazione di legge con riferimento alla ritenuta esistenza della gravità indiziaria ed in particolare all’esclusione dell’ipotesi che la sostanza sequestrata fosse destinata ad uso personale fondata, dal Tribunale, esclusivamente sul dato ponderale.

I medesimi vizi vengono poi dedotti, con il secondo motivo, con riferimento alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari ancorata ad un pericolo astratto e meramente ipotetico con il riferimento ai precedenti e allo stato di tossicodipendenza e senza tener conto della circostanza che il ricorrente aveva sempre osservato le prescrizioni imposte nell’esecuzione di meno gravi misure cautelari.

Con il terzo motivo gli stessi vizi vengono dedotti con riferimento ai requisiti di adeguatezza e proporzionalità. 2^) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Quanto al primo motivo deve anzi rilevarsene l’inammissibilità avendo, l’ordinanza impugnata, adeguatamente motivato sulla destinazione ad uso di terzi della sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente.

Il Tribunale ha infatti fatto riferimento, per ritenere l’esistenza dell’indicata destinazione, non solo al dato ponderale (peraltro significativo) ma altresì alla circostanza che si trattasse di sostanze di natura diversa (eroina e cocaina) e alle modalità di confezionamento della droga sequestrata (trattavasi di ben 110 involucri), alla lontananza dei luoghi di approvvigionamento, alla mancata prova delle pur dichiarate fonti di disponibilità economica.

Trattasi di valutazione esente da alcuna illogicità che si sottrae conseguentemente al vaglio di legittimità. 3^) Infondate sono le censure che si riferiscono all’esistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata.

Quanto al primo punto l’ordinanza impugnata ha richiamato i due precedenti specifici da cui il ricorrente è gravato oltre alla disponibilità di fonti di approvvigionamento di stupefacenti di diverse qualità e alla necessità di reperire disponibilità per l’uso personale di persona per la quale difetta anche la prospettazione di programmi di recupero e disintossicazione.

Di qui la certamente non illogica conseguenza dell’affermazione di un concreto pericolo di reiterazione nel reato e, sotto il profilo dell’adeguatezza, del riconoscimento della più grave misura cautelare come l’unica idonea a contrastare il pericolo indicato per l’inefficacia della misura domiciliare motivatamente ritenuta non idonea a contrastare il pericolo indicato per la facilità con la quale i reati in esame possono essere commessi anche in ambito domiciliare.

4^) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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