T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 11-04-2011, n. 3191 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con verbale del 3 dicembre 2009 gli ispettori del lavoro, accertati alcuni illeciti amministrativi, intimavano alla ditta G. quale responsabile, ed alla società ricorrente quale obbligata in solido, il pagamento di un importo di Euro.127.633,00.

Non appena ricevuta la notifica del verbale, la ricorrente inoltrava domanda di accesso ai documenti del relativo fascicolo al fine di assumere ogni elemento utile per verificarne la legittimità, senza tuttavia avere riscontro.

La ricorrente ritiene che sussistano tutti i presupposti per poter ottenere copia dei documenti richiesti ed evidenzia in particolare che la domanda di accedere a tutti gli atti del fascicolo non possa considerarsi generica, essendo comunque individuato il procedimento amministrativo che ha interessato anche il ricorrente nella suo posizione di coobbligato, e che dinanzi alle esigenze di difesa delle quali esso è portatore non possano opporsi i motivi di esclusione dell’accesso previsti dal DM 757/94.

La domanda è fondata.

E’ noto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di diniego di accesso opposto dall’amministrazione sulla base di norme che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso, la pur intuibile ed innegabile esigenza di riservatezza recede a fronte della contrapposta esigenza di difesa dei propri interessi giuridici, garantita in ogni caso dall’art. 24 comma 7 della legge 241/90 (Cfr. da ultimo, proprio su un caso che coinvolge la ricorrente, Consiglio di Stato, sez. VI, 16/12/2010, n. 9102).

Non v’è dubbio che, nel caso di specie, anche a prescindere dalle espresse dichiarazioni della ricorrente, l’interesse alla difesa emerge oggettivamente dal tenore del verbale posto a base della richiesta di accesso, costitutivo di un’obbligazione di considerevole importo anche a carico della ricorrente.

Non sussistono dunque ragioni per negare l’accesso. Né può pretendersi una maggiore specificazione dei documenti ai quali accedere, atteso che, in mancanza di partecipazione al procedimento e di previa visione del fascicolo, essi non sono conoscibili a priori nei loro estremi.

Deve dunque essere ordinata all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.

Accertato il diritto di accesso, occorre infine dare atto della domanda risarcitoria contestualmente avanzata dalla ricorrente.

Essa non può essere esaminata in questa sede dovendo essere trattata con le forme e le garanzie del rito ordinario.

Avuto riguardo al quadro normativo, soprattutto di livello regolamentare, ed alla presenza di oscillazioni giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione l’esibizione della documentazione a suo tempo richiesta da ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Rimette la causa sul ruolo ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria. Onera il ricorrente della presentazione di apposita istanza ai fini della fissazione dell’udienza pubblica per l’ulteriore trattazione.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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