Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 13-04-2011, n. 15020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1^) C.V. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 12 novembre 2010 del Tribunale per i minorenni di Catania, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza 29 ottobre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti – per i delitti di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (121 dosi di marijuana), detenzione illegale di due pistole e ricettazione delle medesime – la misura cautelare del collocamento in comunità.

La ricorrente, con il proposto ricorso, deduce un unico motivo con cui denunzia la mancanza di motivazione sull’esistenza delle esigenze cautelari.

Evidenzia la possibilità del riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per quanto riguarda la detenzione di stupefacenti, con la conseguente possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena.

Censura infine la proporzionalità della misura applicata.

2^) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato ha infatti adeguatamente motivato sia sull’esistenza delle esigenze cautelari (con il riferimento alla gravità dei fatti e alle caratteristiche di fragilità psicologica della ricorrente che potrebbe essere facilmente coinvolta in analoghe vicende criminose) sia sull’adeguatezza e proporzionalità di quella applicata idonea ad evitare il ritorno in un ambiente che le aveva consentito di dedicarsi alle illegali attività descritte.

Trattasi di motivazione per nulla mancante che contiene invece una valutazione adeguata ed esente da alcuna illogicità che, difatti, neppure il ricorrente riesce ad individuare con conseguente sottrazione al vaglio di legittimità.

Generiche sono invece le altre censure riferite al riconoscimento dell’attenuante indicata e alla possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena.

3^) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non conseguono le pronunzie sulle spese e relative alla condanna a favore della Cassa Ammende trattandosi di minorenne.

Deve invece essere disposto, per lo stesso motivo, l’oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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