T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-04-2011, n. 3177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 9.1.2008, depositato il 21.1.2008, il sig. M.C., premesso di aver prestato servizio, quale militare, nella Croce Rossa Italiana di Roma, con il grado di Caporal maggiore, dal mese di giugno dell’anno 1995 al mese di giugno dell’anno 2000, deduce di aver inutilmente chiesto più volte il pagamento di quanto dovutogli per la mancata corresponsione di competenze arretrate e del TFR e (a seguito di specifica richiesta da parte della CRI, trattamento economico, Sezione Militare, del 3.7.2002) afferma di aver inviato copia dei conteggi effettuati sulla base delle buste paga a suo tempo rilasciategli.

Con l’atto introduttivo del giudizio ha quindi chiesto la condanna della CRI al pagamento di Euro 30.007,83, oltre ad interessi e rivalutazione, e, nei limiti della spettanza, al risarcimento del danno, precisando che con precedente sentenza di questo TAR n. 47 del 2005 è stato respinto un precedente ricorso per decreto ingiuntivo, che con sentenza del 7.2.2007 nel ricorso RG n. 256821 del 2006 il Giudice Ordinario ha declinato la propria giurisdizione in ordine al medesimo ricorso e che con decreto n. 8 del 2007 questa Sezione ha respinto una ulteriore richiesta di decreto ingiuntivo rimettendola a ricorso ordinario per approfondimenti in contraddittorio.

Con memoria depositata il 5.11.2009 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.

Con sentenza interlocutoria 9 febbraio 2010 n. 1802 questa Sezione ha disposto a carico della Croce Rossa l’acquisizione di una relazione sull’importo delle competenze arretrate pretese dal ricorrente, copia dei conteggi stessi ed ogni altro atto utile.

In data 10 marzo 2010 la Croce Rossa si è costituita in giudizio con atto formale e di poi il 14 aprile 2010 ha depositato la documentazione istruttoria.

In data 9 novembre 2010 il ricorrente ha depositato tardivamente note di udienza.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. Premesso quanto sopra in fatto, in diritto la pretesa del ricorrente di ottenere gli arretrati dal 2 giugno 1995 al 30 giugno 2000 (compresi gli interessi), corrispondenti agli aumenti di stipendio spettantigli per le promozioni a caporale ed a caporal maggiore, nonché quelli sul trattamento di fine servizio (percepito nel febbraio 2003), appare fondata nei limiti di seguito illustrati.

In primo luogo dagli atti risulta che con brevetto 19 marzo 1999 il ricorrente è stato promosso caporale con retrodatazione dell’anzianità di grado espressamente fissata (con apposita nota) al 10 maggio 1993 a tutti gli effetti giuridici e che, di poi, con brevetto 29 novembre 1999 è stato promosso caporal maggiore.

Pertanto erroneamente la Croce Rossa, nella nota trasmessa il 14 ottobre 2002 allo studio legale che assisteva l’interessato, asseriva che gli arretrati di grado per le promozioni a caporale ed a caporal maggiore spettano dalla data del brevetto, in conformità a quanto statuito dall’art. 168 del R.D. 10.2.1936 n. 484 (recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale C.R.I.): infatti, poiché la invocata disposizione (quanto alla decorrenza della paga del nuovo grado) fa comunque salve le diverse prescrizioni inserite nel brevetto stesso, nel caso all’esame il ricorrente ha diritto ad ottenere le differenze stipendiali, se non dal 10 maggio 1993, almeno dal 10 maggio 1994, data riportata nel foglio matricolare dal quale si desume altresì, con adeguata certezza, che il ricorrente si era arruolato come milite C.R.I. il 10 maggio 1993; ragione per cui gli effetti della promozione a caporale non potevano retroagire fino alla data del primo arruolamento.

In tali sensi appare condivisibile la spiegazione della discrepanza tra i dati illustrata dalla C.R.I. che (nella relazione acquisita in giudizio) ritiene si tratti di un mero errore materiale per cui nel brevetto viene indicata la decorrenza dell’anzianità di grado al 1993, quando, invece, il ricorrente si era appena iscritto al Corpo Militare con il grado di milite.

2.1. Quanto, poi, al trattamento di fine rapporto, liquidato dalla C.R.I. al ricorrente nell’importo di euro 2.473,14 in data 21 febbraio 2003, va riconosciuto all’interessato il diritto al ricomputo del medesimo, tenendo conto del miglior trattamento retributivo spettante dal maggio 1994.

2.2. Sull’importo, di cui risulterà creditore il ricorrente, vanno corrisposti gli interessi legali al tasso vigente ratione temporis e la rivalutazione monetaria per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, mentre dal 1° gennaio 1995, e fino al soddisfo, spettano soltanto gli interessi legali in applicazione del divieto di cumulo, disposto dall’art. 36, comma 22, legge 23 dicembre 1994 n. 724, e secondo i criteri individuati in materia di interessi e rivalutazione sui crediti da lavoro dal Cons. St. – A.P. n. 3/1998.

2.3. La domanda di risarcimento del danno (da quantificare in via equitativa) va, pertanto, accolta nei limiti e sensi sopra illustrati, non essendo stati prospettati profili diversi ed ulteriori rispetto a quello derivante dalla mancata fruizione della somma di danaro (e che viene ristorato con il riconoscimento, nei limiti indicati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).

Pertanto la C.R.I. è condannata a corrispondere al ricorrente la somma di cui risulterà creditore dopo avere effettuato il relativo computo secondo i criteri indicati.

3. Riepilogando, quindi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto al ricorrente il diritto alle differenze retributive spettanti in relazione alla decorrenza dell’anzianità di grado di caporale dal maggio 1994 (e non dal marzo 1999, data del brevetto), nonché il diritto al ricalcolo dell’indennità di fine servizio in considerazione del miglior trattamento retributivo, oltre gli interessi e rivalutazione da computarsi fino al soddisfo sui ratei di credito secondo i criteri sopraindicati; in conseguenza la C.R.I. va condannata a corrispondere al ricorrente le somme che gli risulteranno dovute a seguito del computo del credito vantato secondo i criteri suddetti.

Gli oneri di lite seguono la soccombenza e quindi, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della C.R.I. resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte della C.R.I. delle somme di cui è creditore a titolo di differenze retributive e ricalcolo di indennità di fine rapporto, compresi gli interessi e la rivalutazione nei limiti indicati; condanna, pertanto, la C.R.I. a corrispondere al ricorrente medesimo le somme che risulteranno dovute a seguito del computo; accoglie nei limiti e sensi indicati in motivazione la domanda di risarcimento del danno.

Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 2.000,00, oltre gli accessori, a carico della C.R.I..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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