Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 13-04-2011, n. 15058

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata R.D. veniva assolto per non costituire il fatto reato, in quanto commesso nell’esercizio putativo di una causa di giustificazione, dall’imputazione di cui all’art. 611 c.p., contestatagli nell’avere, fra il 14 febbraio ed il 31 marzo 2004 ed in concorso con L.S., effettuato telefonate minacciose nei confronti di G.S. ed inviato presso la di lui abitazione una statua da giardino con il capo fratturato ed il volto lacrimante al fine di costringerlo ad omettere di testimoniare o a rendere una falsa testimonianza nella causa civile intestata dal L. contro U.V..

Il ricorrente deduce violazione della legge penale con riguardo al riconoscimento della scriminante.
Motivi della decisione

Il ricorso, proposto per saltum avverso una sentenza di primo grado va convertite in appello avverso detta sentenza.

Va rammentato che il ricorso di cui sopra è consentito dall’art. 569 c.p.p. solo per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. a), b) e c) convertendosi negli altri casi in appello.

Il ricorrente esclude che nei fatti possa ricorrere anche sul piano putativo la scriminante della legittima difesa evocata nella sentenza impugnata evidenziando la mancanza di requisiti dell’attualità del pericolo e dell’inevitabilità della reazione difensiva, considerando che la semplice inclusione dello G. fra i testimoni della controparte U. non autorizzava a ritenere incombente il pericolo di una falsa testimonianza, e che la difesa da testimonianze inveritiere è affidata dall’ordinamento agli strumenti processuali, non essendo ammissibile che la pretesa ad un giusto processo autorizzi la parte a minacciare l’incolumità dei testimoni. In questi termini, il ricorso solleva nella sostanza vizi di motivazione in ordine alle risultanze processuali in tema di prova dell’attualità del pericolo ed alla conseguente valutazione sulla sussistenza della scriminante; il ricorso deve pertanto essere convertito in appello.
P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Bologna per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *