T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-04-2011, n. 3174 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 23 luglio 2010 la G. S.p.a. ha chiesto che questo T.A.R., previa dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall’AIFA all’istanza trasmessa il 4 febbraio 2010, ordini alla medesima di predisporre la richiesta rettifica della autorizzazione alla produzione medicinali, già rilasciata con determinazione 11 gennaio 2010 n. 1, al fine di estenderne l’ambito di applicazione secondo le indicate modalità.

Si è costituita l’AIFA con atto formale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Poi con successiva memoria del 26 novembre 2010 l’Avvocatura generale dello Stato rappresentava che, nelle more del giudizio, l’AIFA con provvedimento 14 settembre 2010 (dopo aver acquisito ulteriore documentazione) aveva adottato l’autorizzazione con la più ampia portata richiesta dalla ricorrente nel febbraio 2010; chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere.

Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2010, uditi i difensori presenti come da verbale, ed in particolare quello di parte ricorrente che ha dato l’assenso per la compensazione delle spese, la causa è passata in decisione.

2. Premesso quanto sopra, il Collegio dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per cessata materia del contendere, visto il provvedimento AIFA 14 settembre 2010 n. 124 depositato agli atti e la dichiarazione del difensore della ricorrente di analogo tenore con assenso sulla compensazione delle spese di lite.

Le spese di lite, quindi, restano compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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