Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 13-04-2011, n. 15057 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza 7 gennaio 2010 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Avellino del 15 ottobre 2008, che aveva condannato D.F.G. per il delitto di lesioni personali in danno di D.G..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando una nullità per violazione dell’art. 603 c.p.p. nonchè l’erronea o mancante motivazione sul punto dell’accertamento della penale responsabilità.
Motivi della decisione

1. L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.

2. Va, infatti, rilevato che, nelle more del procedimento, in data 31 agosto 2010, è intervenuto il decesso dell’imputata, come risulta dal relativo certificato di morte del (OMISSIS) del Comune di Serino in atti.

Per l’effetto, il reato contestato alla medesima si è estinto, ai sensi dell’art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.

La morte dell’imputata, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l’annullamento detto, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l’evidenza (v.

Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2000 n. 30).
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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