T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 951 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento dell’11.8.2010, la Prefettura di Lecco rigettava la domanda di emersione di cui all’art. 1ter della legge 102/2009, relativo al sig. D.G., atteso che il medesimo risultava condannato dal Tribunale di Savona con sentenza del 22.4.2008, ormai irrevocabile, per il reato di cui all’articolo 648 del codice penale (ricettazione).

Contro il succitato provvedimento era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 7.4.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Risulta provata la condanna subita dal ricorrente, per il reato ricettazione, di cui all’articolo 648 del codice penale, oltre che per il reato di cui all’art. 474 c.p., visto che lo stesso esponente produce in giudizio la copia della sentenza emessa nei suoi riguardi dal Tribunale di Savona in data 22.4.2008, divenuta nel frattempo irrevocabile (cfr. doc. 4 dell’esponente).

Il reato in esame ( art. 648 c.p.), rientra fra quelli ostativi all’accoglimento della domanda di emersione, di cui al comma 13 lett. c), dell’art. 1ter della legge 102/2009, il quale richiama a sua volta gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (preme ricordare che fra i reati contemplati da quest’ultimo articolo, rientra senza dubbio la ricettazione).

Il diniego di emersione costituisce pertanto una automatica conseguenza della condanna penale, senza che in capo all’Amministrazione residuino margini di discrezionalità o per una diversa valutazione.

Trattandosi, quindi, di atto vincolato, nessun vizio di legittimità può essere rinvenuto nel medesimo nel caso di specie.

Sussistono, per la natura della controversia e delle parti coinvolte, giuste ragioni per compensare le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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