Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2011, n. 14870 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3473 del 2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta da L.C. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso dall’8-11-2001 al 31-1-2002 per "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione" ex art. 25 del ccnl 11-1-2001, con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte.

Il L. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata il 8-11-2006. rigettava l’appello e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza il L. ha proposto ricorso con un unico motivo.

La società ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378c.p.c..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. 368 del 2001, art. 11, L. n. 230 del 1962, art. 3, L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè vizio di motivazione, premesso che il contratto de quo è stato stipulato ex art. 25 del ccnl del 2001 nel regime transitorio di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e che incombe sul datore di lavoro l’onere della prova della rispondenza tra il concreto utilizzo del lavoratore e l’ipotesi contrattuale, il ricorrente in sostanza deduce che l’utilizzo della sua attività lavorativa non era certamente riferibile alla citata norma contrattuale.

Al riguardo il ricorrente rileva che le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado ( M. e B.) erano chiarissime, nel senso che egli era stato assunto non per le dette esigenze di carattere straordinario, bensì per sostituire operatori assenti per ferie.

Infine il ricorrente chiede a questa Corte di voler "affermare i seguenti principi di diritto:

Nell’ipotesi di contratti a termine stipulati sulla base di ipotesi stabilite dai contraenti collettivi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 nel periodo di ultrattività di cui alla L. n. 368 del 2001, art. 77 il giudice deve verìfìcare se, in concreto, l’assunzione del lavoratore è riconducibile all’ipotesi contrattuale.

Nell’ipotesi di contratti a termine stipulati sulla base di ipotesi stabilite dai contraenti collettivi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 nel periodo di ultrattività di cui alla L. n. 368 del 2001, art. 11 l’onere della prova della rispondenza tra il concreto utilizzo del lavoratore e l’ipotesi contrattuale è del datore di lavoro.

Nell’ipotesi di contratti a termine stipulati sulla base di ipotesi stabilite dai contraenti collettivi ai sensi della L. 56 del 1987, art. 23 nel periodo di ultrattività di cui alla L. n. 368 del 2001, art. 11 ove risulti agli atti che, in concreto, il lavoratore sia stato utilizzato per ipotesi diversa da quella dedotta nel contrailo, il termine apposto è nullo, con ogni conseguenza di legge".

Tali quesiti non possono ritenersi conformi al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364).

Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito, il quesito di diritto "deve comprendere l’indicazione sia della regala iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30-9- 2008 n. 24339). Peraltro "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnala in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020). dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463) e non potendo "consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie" (v. Cass. 20-6-2008 n. 16941).

Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente in relazione alla illustrazione del motivo stesso, o rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21-6-2007 n. 14385, Cass. S.U. 29- 10-2007 n. 22640), "ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico" (v. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U.5-2-2008 n. 2658).

Orbene nel caso di specie il ricorrente si è limitato a formulare la richiesta di affermazione dei citati principi, senza riferimento alcuno al decisum e senza in sostanza esporre alcuna sintesi dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

Peraltro il motivo di ricorso risulta inammissibile anche sotto diverso profilo in quanto si fonda su una questione nuova (la pretesa rispondenza della assunzione de qua alla effettiva diversa esigenza di sostituire operatori assenti per ferie) della quale non vi è traccia nell’impugnata sentenza, che ha affermato che la assunzione del L. è avvenuta "in riferimento alle esigenze organizzative citate nel contratto".

Al riguardo, come questa Corte ha ripetutamente affermato, va ribadito che "nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. 27-8-2003 n. 12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819).

Nel contempo è stato anche precisato che "nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis " la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336).

Tali indicazioni mancano del tutto nel ricorso in esame, che, anche per tale ragione va dichiarato inammissibile.

Infine in ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società Poste Italiane le spese, liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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