Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2011, n. 14869 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 3 febbraio 2007 e notificata il 24 aprile successivo, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado di declaratoria della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato stipulati con decorrenza dal 2 gennaio 2001 tra la s.p.a. Poste Italiane e V.R. e M.A., ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, con la causale relativa ad esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso …," con le pronunce conseguenti.

Con ricorso notificato in data 22-27 giugno 2007, la società Poste Italiane ha chiesto con tre motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vizio di motivazione, alla violazione dell’art. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione e all’omessa motivazione quanto alla ritenuta genericità dell’eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire alla V..

M.A. ha resistito alle domande della società con rituale controricorso.

Anche V.R. si è difesa con rituale controricorso proponendo altresì ricorso incidentale con un unico motivo relativo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare in ordine alla eccezione di tardività e quindi inammissibilità dell’appello della società formulata dalla difesa della lavoratrice.

La società ha contrastato il ricorso incidentale della V. con controricorso per rilevarne l’inammissibilità in quanto mancante del quesito di diritto e sostenendone comunque l’infondatezza ed ha infine depositato una memoria. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto un’unica sentenza.

Il ricorso principale è infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha infatti operato una sorta di "delega in bianco" alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Come ricordato dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso … .

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo per l’assunzione di unità con contratto a termine, secondo il quale "in relazione all’art. 8 del C.C.N.L., così come integrato con accordo 25 settembre 1997. le parti si danno atto che fino al 31 gennaio 1998, F impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattative".

Con successivo accordo attuativo del 16 gennaio 1998, le medesime parti, sempre con riferimento all’integrazione dell’art. 8 del contratto collettivo del 1994 operata dai successivi accordi sottoscritti con le OO.SS. stipulanti il C.C.N.L., si erano dato "atto che l’impresa continua a trovarsi nella situazione di cui ali Integrazione stessa, dovendo concludere il processo di trasformazione della sua natura giuridica e della conseguente ristrutturazione aziendale e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattative", autorizzando conseguentemente l’impresa a procedere ad assunzioni a termine fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (c/r, per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici dì merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, con tali accordi le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998 della situazione descritta nell’accordo integrativo, per cui, per far fronte alle esigenze in quest’ultima sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Da tali conclusioni della giurisprudenza, condivise dalla sentenza impugnata, non è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

Per quanto riguarda il dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta genericità dell’eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire alla V., si tratta, in realtà, di un motivo relativo alla pretesa violazione di una regola iuris riconducitele all’art. 2697 cod. civ. (con conseguente assorbimento, comunque, del preteso vizio di motivazione – arg. art. 384 c.p.c., u.c.) e attinente all’argomento della detrazione dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato, V. perceptum nel medesimo periodo in cui viene in considerazione il danno.

La ricorrente con tale motivo lamenta infatti del tutto genericamente e quindi in maniera inammissibile che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e poi censura la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cita al riguardo Cass. 17 ottobre 2001 n. 12697) discenderebbe che l’aliunde perceptum … non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga)".

Il motivo così riassunto conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis c.p.c.:

"Dica la Corte se, nel caso di aggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente e quindi si valuta inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, per venir meno dell’interesse ad una pronuncia sullo stesso (cfr. Cass. S.U. 6 marzo 2009 n. 5456).

Non si pone nel caso in esame il problema dell’applicabilità dello ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, in assenza di un ammissibile motivo di ricorso pertinente rispetto all’argomento disciplinato da tale norma di legge (cfr., al riguardo, Cass. 8 maggio 2006 n. 10547).

Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare a ciascuna delle resistenti le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate per ciascuna di esse in Euro 21,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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