Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 13-04-2011, n. 15055

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata B.R. veniva condannato alla pena di Euro 800 di multa per il reato di lesioni personali commesso in (OMISSIS) in danno di L.S. scaraventandolo per una scala e cagionandogli trauma discorsivo e contusivo al gomito sinistro.

Il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con la sentenza impugnata il fatto contestato si riteneva provato in base alle dettagliate e attendibili dichiarazioni del L., il quale riferiva di essere stato aggredito dall’imputato dopo che aveva bussato alla porta del sovrastante appartamento di quest’ultimo lamentando rumori molesti, ed al riscontro offerto alle stesse dal referto; aggiungendosi che l’imputato non forniva una versione alternativa e che le dichiarazioni delle testi M.C. e B.D., rispettivamente moglie e sorella dell’imputato, le quali escludevano vi fosse stato un contatto fisico fra questi ed il L. e riferivano solo di un’accesa discussione, confermavano le proteste da tempo espresse dal L. per i rumori provenienti dalla loro abitazione, così rendendo credibile l’accaduto narrato dalla persona offesa, e per il resto non erano affidabili in considerazione dei rapporti di parentela con l’imputato.

Il ricorrente lamenta che, in presenza di contraddizioni fra l’affermazione del L. per la quale solo nell’occasione descritta egli si era lamentato dei rumori prodotti nell’appartamento del B. e quelle delle testi a difesa per le quali la questione veniva posta da tempo, e di asserzioni del L. alla polizia giudiziaria su espressioni minacciose profferite dal B. che la parte offesa non rammentava al dibattimento, in esito al quale l’imputato veniva in effetti assolto dalla contestata imputazione di cui all’art. 612 c.p., il giudice di merito non abbia approfondito la verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni del L., tenuto conto anche dell’interesse evidenziato dalla costituzione di parte civile poi dichiarata inammissibile, attribuendo alle stesse valenza privilegiata rispetto a quella delle lineari dichiarazioni delle testimoni a difesa.

Il gravame si incentra in sostanza su un tema, quello dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che si è visto essere stato ampiamente trattato dalla sentenza impugnata anche con riferimento ai riscontri estrinseci costituiti dal contenuto del referto e dalle ammissioni delle stesse testimoni a difesa sul contesto litigioso nel quale l’episodio oggetto di imputazione coerentemente si collocava; riproponendo questioni in fatto già considerate in quella sede con riferimento all’inaffidabilità per altri versi delle dichiarazioni delle testi citate, che priva di qualsiasi rilevanza le lamentate difformità fra dette dichiarazioni e quella della parte offesa, ed alla mancata conferma dibattimentale da parte di quest’ultima in ordine alla condotta minacciosa, anch’essa valutata con l’esclusione del relativo addebito.

Il ricorso è pertanto generico; ed alla conseguente declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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