Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2011, n. 14867 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che con sentenza depositata il 19 giugno 2006, la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato tra la s.p.a. Poste Italiane e D. L., stipulato il 10 dicembre 1997 ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, con la causale relativa ad "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso …", con le pronunce conseguenti;

che con ricorso notificato in data 14 giugno 2007, la società Poste Italiane ha chiesto con un unico articolato motivo la cassazione della predetta sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e ss. c.c.;

che D.L. ha resistito alle domande con rituale controricorso;

che in data 19 maggio è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale tra le parti intervenuto in data 5 febbraio 2009;

ritenuto pertanto che è venuto meno l’interesse della società al ricorso a seguito della cessazione della materia del contendere conseguente alla conciliazione;

che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di questo giudizio di cassazione, in linea con l’intervenuta soluzione concordata della controversia.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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