Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 13-04-2011, n. 15053 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata F.G., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria in data 13.2.2008, veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale amministratore unico fino al 29.6.2000 e successivamente quale amministratore di fatto della s.r.l. FB Carni, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 11.5.2001, distraendo un computer con schermo, stampante, tastiera e scanner del valore di L. 10.000.000, acquistato dalla società nel marzo del 2000 e rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato, ed una macchina confezionatrice acquistata dalla società nel maggio del 2000, e sottraendo le scritture contabili della società dopo averle ritirate il 5.9.2000 dallo studio del commercialista incaricato. Il ricorrente deduce:

1. carenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di documenti;

2. mancanza o illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di documenti, è infondato.

Il ricorrente osserva che la Corte d’Appello, pur dando atto nella sentenza della richiesta di acquisizione di documentazione entrata in possesso dell’imputato dopo la decisione di primo grado, dalla quale risultava che il F. aveva soddisfatto le pretese della maggior parte dei creditori della fallita per un ammontare complessivo di circa Euro 250.000, non provvedeva in merito, e che la prova richiesta è rilevante ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Va rammentato che, in considerazione del carattere eccezionale dell’istituto della rinnovazione e della conseguente discrezionalità del relativo giudizio, fondato sul ritenere il giudice di non poter decidere sul gravame allo stato degli atti, il diniego sulla richiesta difensiva può essere ricavato per implicito dalla complessiva argomentazione della sentenza d’appello, laddove nella stessa si dia conto di elementi tali da sostenere una decisione sul materiale acquisito (Sez. 4, n. 43966 del 6.11.2009, imp. Morelli, Rv. 245527).

Nella specie, posto che la richiesta di rinnovazione era relativa alla riconoscibilità delle attenuanti generiche, determinante è la considerazione per la quale il diniego di dette attenuanti veniva motivato dalla sentenza impugnata con riferimento ai precedenti penali dell’imputato per i reati riciclaggio, falso e porto di coltello e per l’atteggiamento scarsamente collaborativo dello stesso verso la curatela. La natura e la pluralità degli elementi in base ai quali detto giudizio veniva formulato evidenzia un implicito giudizio di non decisività della circostanza oggetto della documentazione che la difesa richiedeva di acquisire; il rigetto di tale richiesta non può pertanto essere ritenuto immotivato.

2. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il ricorrente rileva che la Corte d’Appello non motivava sulle doglianze dell’appellante per le quali la distrazione della macchina confezionatrice non era dimostrata da prove testimoniali o documentali ed il computer rinvenuto presso l’abitazione non corrispondeva al valore di L. 10.000.000 indicato nell’imputazione, in quanto detto valore era riportato nella fattura relativa all’acquisto da parte della fallita in data 24.3.2000 di due computers, due schermi, tre stampanti, due scanner ed altri accessori.

La sentenza impugnata si colloca sul punto nella stessa prospettiva motivazionale della decisione di primo grado, nella quale si osservava che il computer e gli accessori venivano rinvenuti a seguito della perquisizione, e che era in atti documentazione sul contratto di leasing della macchina confezionatrice. Il mancato rinvenimento di quest’ultimo macchinario, in mancanza di indicazioni difensive sulla destinazione dello stesso, integra prova della condotta contestata (Sez. 5, n. 7048 del 27.11.2008, imp. Bianchini, Rv. 243295), irrilevante essendo pertanto la mancanza di elementi di prova specifica sulla distrazione; ed il richiamo dei giudici di merito al ritrovamento del computer presso l’abitazione dell’imputato, a prescindere dalla valutazione economica dello stesso, costituisce congrua motivazione in ordine alla distrazione del bene in quanto incluso fra gli oggetti di cui alla fattura menzionata dal ricorrente. Le deduzioni difensive devono pertanto ritenersi implicitamente disattese in quanto logicamente incompatibili con l’argomentazione delle decisioni di merito, non affette sul punto da manifeste illogicità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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