T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 947 Atti amministrativi diritto di accesso

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ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. M.M. presentava domanda di emersione da lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1ter della legge 102/2009, relativamente al lavoratore sig. H.R., nato il 31.12.1982 nella Cina Popolare.

In data 18.11.2010, il cittadino straniero presentava a sua volta, attraverso i propri legali, istanza di accesso ai documenti alla Prefettura di Milano, per conoscere gli atti del procedimento amministrativo di emersione di cui sopra.

Di fronte al silenzio rigetto formatosi sulla suddetta istanza (ex art. 25, comma 4, della legge 241/1990), era proposto il presente ricorso, ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, con il quale era chiesta l’ostensione dei documenti relativi al procedimento di emersione.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 7.4.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, non paiono sussistere dubbi sull’interesse dell’esponente all’accesso, visto che si tratta degli atti del procedimento di emersione avviato, a favore del medesimo ricorrente, dal sig. Messina.

La richiesta di accesso è stata ricevuta dalla Prefettura di Milano il 20.12.2010 (cfr. doc. 2 del ricorrente), e la stessa non risulta riscontrata, per cui si è formato il silenzio rigetto di cui all’art. 25 della legge 241/1990, che legittima la proposizione del ricorso giurisdizionale.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio limitandosi ad una difesa meramente formale, senza prendere in alcun modo posizione specificamente sulle doglianze dell’avversario.

Ciò premesso, non può che confermarsi l’accoglimento del ricorso, con ordine all’Amministrazione dell’Interno di esibire i documenti del procedimento di emersione relativo all’esponente entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina l’esibizione della documentazione di cui in motivazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), comprensivi del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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