T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 946 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora M.R.C. presentava al Ministero dell’Interno, in data 17.9.2009, domanda di emersione ai sensi dell’art. 1ter del decreto legge 78/2009, convertito con legge 102/2009, in relazione al lavoratore D.M.S..

In data 12.5.2010, le parti sottoscrivevano il contratto di soggiorno davanti alla Prefettura di Milano e conseguentemente il sig. D. richiedeva alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nonostante una serie di convocazioni, però, il permesso non era rilasciato.

Il sig. D. proponeva pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, CPA).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 7.4.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta provata la presentazione della domanda di permesso di soggiorno alla Questura, senza che quest’ultima abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge cui all’art. 5 del DPR 286/1998.

L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Questura di Milano dovrà provvedere sulla domanda di permesso di soggiorno del ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), comprensivi del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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