Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 13-04-2011, n. 15049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del 18 febbraio 2005, con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato G.A. colpevole dei reati di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7 in quanto, per procurarsi personale profitto, si appropriava della pala meccanica Bobcat S250 distinta con n. (OMISSIS) di telaio di proprietà della s.n.c. Stefanelli Mario & C, sottraendola al socio S.G. momentaneamente allontanato, con le aggravanti di aver commesso il furto su mezzo esposto per necessità sulla strada pubblica; con recidiva reiterata pluriaggravata ex art. 99 c.p., comma 4 e comma 2, nn. 1, 2 e 3 (sub A) e del reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 2 in quanto, per procurarsi personale profitto, si appropriava dell’autocarro Nissan EL3532HP … di proprietà di M. G., sottraendoglielo mentre si era momentaneamente allontanato con l’aggravante di aver fraudolentemente prelevato le chiavi dall’apposito portachiavi, con recidiva reiterata pluriaggravata ex art. 99 c.p., comma 4 e comma 2, nn. 1, 2 e 3 c.p (sub B) e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di giustizia, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) in ordine alla ritenuta inammissibilità della proposizione di motivi integrativi, alla procedibilità dell’azione penale ed alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2.

Si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 585 c.p.p., comma 4 sull’assunto che la Corte di merito aveva ritenuto che nell’impugnativa principale non si fosse fatta questione di aggravanti. Deduce che nell’atto di gravame era stato eccepito, oltre all’incompetenza del Tribunale bresciano, il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e l’eccessiva entità della pena irrogata. I motivi aggiunti erano, dunque, pertinenti anche in funzione dell’ulteriore rilievo secondo cui, esclusa l’aggravante del mezzo fraudolento e le altre aggravanti, il furto era reato punibile a querela, nel caso di specie mai proposta.

Faceva, altresì, presente che tra la redazione dell’atto di appello e l’udienza di trattazione era intercorso molto tempo, oltre quattro ani, sicchè escludere la possibilità di integrare i motivi di gravame significava avallare un’ingiusta penalizzazione del diritto di difesa. 2. – La censura è destituita di fondamento.

E’ infatti, ineccepibile il rilievo della Corte distrettuale che ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti volti a contestare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, sul riflesso che nell’atto d’impugnazione principale l’odierno ricorrente non aveva fatto questione di aggravanti nè di procedibilità dell’azione penale. Un tema siffatto non avrebbe potuto – in tutta evidenza – considerarsi implicitamente introdotto in processo in virtù della generica richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche o della contestazione dell’eccessiva entità della pena.

L’assunto del giudice di appello, del resto, è pienamente in linea con l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), (cfr. Cass. sez. 6, 20.5.2008, n. 27325, rv 240367).

D’altronde, giova osservare che, ad ogni modo, lo stesso giudice di appello aveva esaminato la questione, rilevando che nella fattispecie in esame (in rapporto alle modalità di apprensione delle chiavi dell’autocarro lasciate appese nell’apposito portachiavi sito nei pressi della rampa di lancio) fossero, pacificamente, ravvisabili gli estremi dell’aggravante del mezzo fraudolento.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *