T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 643 Graduatoria Titoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G. Angelastri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha partecipato ad una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, indetta dalla Provincia di Lecce per il conferimento di incarichi professionali, della durata di 12 mesi, per n. 9 Orientatori da utilizzare presso i Centri per l’Impiego.

Con il proposto gravame, la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale ed i relativi atti concorsuali, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere. Violazione del bando di concorso. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Difetto di istruttoria;

2. Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Carenza di motivazione.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce, contestando la fondatezza delle dedotte censure e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.

Si sono costituite in giudizio separatamente anche le controinteressate Z.P.P. (2^ classificata), F.C. (5^ classificata) e M.D. (12^ classificata), le quali si sono soffermate con diverse argomentazioni sulle censure del proposto gravame, concludendo per la sua integrale reiezione.

Alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2010 la parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare presentata in via incidentale. Alla medesima udienza camerale tutte le parti costituite in giudizio, a mezzo dei loro procuratori, hanno rinunciato ai termini processuali in vista di una rapida definizione nel merito del giudizio proposto.

Alla udienza pubblica del 2 febbraio 2011, dopo ampia discussione, la causa è stata posta in decisione.

Occorre premettere che la ricorrente si è classificata 13^ nella impugnata graduatoria, avendo conseguito un punteggio complessivo di punti 66/100, di cui punti 33 per la valutazione del curriculum formativo e professionale (punti n.14 per titoli culturali, punti 14 per esperienze professionali, punti n. 5 per conoscenze della realtà economico sociale del contesto Salentino e della Regione Puglia) e punti 33 nel colloquio.

1.1 Con il primo motivo del gravame la ricorrente, dopo aver evidenziato che il bando di concorso prescriveva quali requisiti di accesso alla selezione le lauree dell’Area psicosociale, la laurea in Scienze dell’educazione e la laurea in Scienze della formazione, contesta la legittimità dell’operato della commissione esaminatrice che ha ammesso alla selezione M.D. (12^ classificata) laureata in Filosofia. A suo giudizio la dott.ssa M.D. doveva essere esclusa dalla selezione, rientrando il suo titolo di studio nell’area umanistica.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa.

A giudizio del Collegio, avendo l’amministrazione provinciale individuato quali titoli di accesso alla selezione, oltre alle lauree in Scienze dell’educazione e in Scienze della formazione, anche, genericamente, le lauree dell’Area psicosociale, senza una analitica individuazione dei singoli corsi di laurea, non appare sindacabile sotto i censurati profili di legittimità la scelta della Commissione di far riferimento, ai fini della individuazione dei titoli di studio legittimanti alla partecipazione alla selezione de qua, ai Settori scientificodisciplinari individuati dal legislatore.

Orbene, in attuazione dell’art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997 n. 127, sono stati adottati il D.M. 23 dicembre 1999 ed il D.M. 4 ottobre 2000, con i quali si è proceduto alla rideterminazione ed all’aggiornamento dei settori scientificodisciplinari ed alla definizione delle relative declaratorie.

In particolare, l’allegato A del D.M. 4 ottobre 2000 individua, nell’Area 11, le "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche", ricomprendendovi anche gli insegnamenti in Filosofia teoretica, Filosofia morale, Filosofia e teoria dei linguaggi, Storia della filosofia, Storia della Filosofia antica, Storia della Filosofia medioevale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che anche la laurea posseduta dalla dott.ssa M.D. (Filosofia) costituiva titolo di studio idoneo per accedere alla selezione de qua, non potendosi condividere la lettura eccessivamente restrittiva proposta dalla ricorrente.

Del resto, la legittimità dell’ammissione della candidata M.D. alla selezione de qua risulta ancora più evidente ove si consideri che quest’ultima, oltre ad aver sostenuto durante il corso di laurea sia esami di pedagogia (Storia della pedagogia, Pedagogia generale) sia esami di psicologia (Psicologia generale, Psicologia di comunità), ha conseguito il diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno per la scuola secondaria, sostenendo esami dell’area sociopsicopedagogica.

1.2 La ricorrente, dopo aver precisato che il bando di concorso stabilisce espressamente che i titoli culturali (specializzazioni, dottorati, master) suscettibili di valutazione sono solo quelli in linea con le competenze richieste e che le esperienze professionali valutabili ai fini della selezione sono solo quelle maturate nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, passa poi ad analizzare i curricula professionali dei candidati che la precedono in graduatoria, denunciando alcune presunte illegittimità.

In particolare, la ricorrente:

– si suole del fatto che alla candidata dott.ssa Z.P.P. (2^ classificata con punti 72) siano stati attribuiti punti 6 (sei) per specializzazioni e dottorati, sostenendo che il corso di "Educatore di comunità" non sarebbe valutabile perché non equiparabile ad un corso di specializzazione e non in linea con le competenze richieste; lamenta ancora l’illegittimità della valutazione del corso di perfezionamento in "Psicologia sociale" presso il Consorzio Interuniversitario o ancora del corso di perfezionamento dal titolo "Orientamento ICT e società della conoscenza" presso la Università degli Studi di Firenze;

– lamenta che alla dott.ssa F.C. (5^ classificata con punti 69) siano stati illegittimamente attribuiti punti 3 (tre) alla voce "specializzazioni e dottorati", non risultando dal suo curriculum alcun diploma di specializzazione o dottorato di ricerca nonché l’attribuzione di punti 8 (otto) per master e corsi di formazione che sarebbero, a suo giudizio, non pertinenti con le competenze richieste;

– sostiene che alla dott.ssa T.S. (10 ^ classificata con punti 66) non poteva essere attribuito alcun punteggio per la voce specializzazioni e dottorati e contesta l’attribuzione alla medesima candidata di punti 9 (nove) per master e corsi di formazione che non risulterebbero dal suo curriculum professionale;

– deduce che illegittimamente sarebbero stati attribuiti al dott. S.G. (11° classificato in graduatoria con punti 66) punti 3 (tre) per specializzazioni e dottorati di cui il predetto candidato non sarebbe in possesso (non avendo ancora completato la scuola di specializzazione di psicoterapia cognitiva);

– evidenzia, oltre alla sua illegittima ammissione al concorso, anche l’illegittima attribuzione di punteggio alla dott.ssa M.D. (12^ classificata con punti 66) per la laurea specialistica in "Storia della Filosofia"; contesta la valutazione in favore della predetta candidata del dottorato in "Etica ed antropologia" presso il Dipartimento di Filosofia Scienze sociali dell’Università di Lecce in quanto, a suo dire, non sarebbe in linea con le competenze professionali richieste.

Sulla base delle dedotte censure la ricorrente ritiene che dal loro accoglimento derivi una automatica rimodulazione della graduatoria con sottrazione del punteggio illegittimamente attribuito (secondo la ricorrente dovrebbero essere sottratti alla dott.ssa Z.P.P. punti 6, alla dott.ssa F.C. punti 3, alla dott.ssa T.S. punti 3 o 12, al dott. S.G. punti 3, alla dott.ssa M.D. punti 6).

La tesi della ricorrente non può essere condivisa.

Anzitutto, occorre premettere che costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale la valutazione dei titoli accademici e di studio operata dalle Commissioni esaminatrici nelle selezioni per l’assunzione di personale deve ritenersi devoluta alla discrezionalità tecnica della amministrazione, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo per manifesta irragionevolezza ed illogicità.

Con riguardo alla equiparabilità dei corsi di perfezionamento postlauream ai corsi di specializzazione, questo Collegio ha già avuto modo di precisare che, pur dovendosi rilevare che i primi (corsi di perfezionamento) non sono assimilabili quoad effectum ai corsi di specializzazione (la cui frequenza offre la possibilità di acquisire un’abilitazione professionale), si tratta in entrambi i casi di corsi di alta formazione, finalizzati allo sviluppo di specifiche competenze professionali, per cui, richiamati i ben noti limiti al potere giurisdizionale in materia di valutazioni di discrezionalità tecnica, non presenta i caratteri di manifesta irragionevolezza o di macroscopica illogicità la decisione della Commissione esaminatrice di estendere ai corsi di formazione postlauream il medesimo punteggio previsto per la partecipazione ai corsi di specializzazione (Tar Puglia, Lecce, Sez. II^ 27 gennaio 2011 n. 193).

Il Collegio evidenzia, altresì, un equivoco in cui sembra essere caduta la ricorrente, precisando che l’organo giudicante non può in alcun modo sostituirsi alla Commissione esaminatrice nella valutazione dei candidati ad un concorso né tampoco può provvedere ad una riformulazione della graduatoria di merito, con decurtazione dei punteggi illegittimamente attribuiti, potendo solo procedere ad un annullamento, totale o parziale, degli atti impugnati nella misura in cui i giudizi formulati dalla Commissione risultino palesemente illogici o fondati su presupposti manifestamente errati.

Premesso ciò, le censure sollevate dalla ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.

In particolare il Collegio fa rilevare:

a) che la candidata Dott.ssa Z.P.P. ha documentato il superamento di un corso di specializzazione post lauream dal titolo "Educatore di comunità" della durata di 500 ore, autorizzato e finanziato dalla Regione Puglia, e che la coerenza del predetto corso con le competenze richieste dalla selezione, riservata in via esclusiva alla Commissione esaminatrice, non appare manifestamente illogica o infondata, come del resto anche la valutazione (pure contestata dalla ricorrente) del Corso di perfezionamento in "Psicologia sociale" presso il Consorzio Interuniversitario o ancora del Corso di perfezionamento dal titolo "Orientamento ICT e società della conoscenza" presso la Università degli Studi di Firenze;

b) che l’attribuzione alla Dott.ssa Fersini di punti n. 3 per un Corso di perfezionamento post lauream (in Storia della Filosofia) presso l’Università di Lecce non appare illegittimo, dovendosi ritenere rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, per le ragioni sopra richiamate, la possibilità di estendere anche ai corsi di perfezionamento post lauream il punteggio previsto per i corsi di specializzazione e che non appare improvvida l’attribuzione alla medesima candidata di punti n. 8 per i master ed i corsi documentati (Master in Criminologia clinica e psicopatologia forense; Corso per la creazione e gestione di impresa; Collaborazione universitaria presso la cattedra di Pedagogia della marginalità e della devianza minorile, etc.);

c) che, costituendosi in giudizio, la Provincia di Lecce ha precisato che l’attribuzione di punti n. 3 alla dott.ssa T.S. alla voce "Specializzazione e dottorati" è giustificata dal conseguimento da parte della medesima dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (a giudizio del Collegio è una valutazione non illogica trattandosi nel caso di una abilitazione professionale); oltre a ciò, l’attribuzione di punti n. 9 per la voce "Master e corsi di formazione" non appare al Collegio macroscopicamente illogica o irrazionale in relazione percorso formativo postlauream della medesima candidata (Master in "Europrogettista – Europroject manager 20072013"; pubblicazioni e la partecipazione a diverse giornate formative);

d) che l’attribuzione al dott. S.G. di punti n. 3 alla voce "Specializzazioni e dottorati" della scheda di valutazione è stata giustificata dalla Provincia di Lecce dal conseguimento da parte del medesimo candidato dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (analogamente a quanto è avvenuto per la dott.ssa T.S.);

e) che del tutto prive di fondamento si rivelano le censure relative alla valutazione in favore della candidata dott.ssa M.D. della laurea specialistica in "Storia della Filosofia" o del dottorato di ricerca in "Etica ed antropologia", non comprendendosi, infatti, perché dei titoli professionali così altamente qualificanti non avrebbero dovuto essere valutati dalla Commissione esaminatrice.

2.1 Con il secondo articolato motivo del gravame, formulato in via meramente subordinata (per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo), la ricorrente evidenzia che la commissione esaminatrice non avrebbe stabilito, prima di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati, i criteri per l’assegnazione dei punteggi per ciascuna categoria dei titoli valutabili.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la mancata determinazione preventiva di criteri analitici non le consentirebbe di ricostruire il percorso motivazionale delle valutazioni effettuate dalla commissione ed, a riprova del fondamento della propria tesi, lamenta il ridotto punteggio che le è stato attribuito, pure a fronte di una considerevole formazione professionale, ponendolo a confronto con quello di alcuni dei candidati che la precedono in graduatoria (dott.ssa Z.P.P., dott.ssa F.C., dott.ssa T.S., dott. S.G., dott.ssa M.D.).

La censura, ulteriormente approfondita nella memoria depositata in data 31 dicembre 2010, risulta in parte fondata.

La Commissione esaminatrice nella seduta dell’8 aprile 2010, in linea con le previsioni del bando di concorso, ha approvato la scheda sulla base della quale procedere alla valutazione dei candidati.

Nella predetta scheda la Commissione opera la seguente distinzione: "titoli culturali in linea con le competenze richieste" (valutabili fino a punti 20), "Esperienze professionali nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale" (valutabili fino a punti 20), "Conoscenze della realtà economicoterritoriale del contesto salentino e della Regione Puglia" (valutabili fino a punti 10); colloquio individuale (valutabile fino a punti 50).

La categoria dei titoli culturali è, a sua volta, suddivisa in due sottocategorie: quella denominata "Specializzazioni e dottorati" (max punti 6) e quella denominata "Master e corsi di formazione" (max punti 14).

Se dunque risultano essere stati sufficientemente determinati in via preventiva i parametri, cui la Commissione si sarebbe attenuta nella valutazione dei curricula dei candidati, la censura risulta fondata con riguardo alla valutazione di alcuni titoli culturali della ricorrente.

A quest’ultima sono stati, infatti, attribuiti punti 3 per la sottocategoria "Specializzazioni e dottorati" e punti 11 per la sottocategoria "Master e corsi di formazione".

Nel costituirsi in giudizio la Provincia di Lecce ha precisato che l’assegnazione del punteggio alla ricorrente per la sottocategoria "Master e corsi di formazione" si è fondato sulla valutazione dei seguenti titoli: Diploma di counseling universitario; Master in selezione gestione e risorse umane; Corso di formazione: "La ricerca e selezione del personale on line: ecruiter una nuova professione"; mentre altre esperienze formative pure dichiarate dalla ricorrente (Diploma di mediatrice familiare, Master in criminologia e grafologia applicata, Corso di formazione per operatori e volontari addetti ai servizi per portatori di handicap, l’European Computer Driving Licence) non sono stati valutati in quanto non ritenuti in linea con le competenze richieste.

Orbene, se può considerarsi congruo il punteggio attribuito alla ricorrente (punti 11) per la sottocategoria "Master e corsi di formazione", discorso diverso deve essere fatto per il punteggio attribuitole per la categoria "Specializzazioni e dottorati".

La ricorrente ha dichiarato e documentato, oltre al possesso della abilitazione alla professione di psicologo (ed alla iscrizione nel relativo albo professionale), anche il possesso del diploma di specializzazione in Psicoterapia – Indirizzo cognitivo comportamentale.

Conseguentemente, il punteggio attribuitole per tale categoria di titoli (punti tre) non appare congruo se è vero quanto asserito dalla stessa Provincia di Lecce nel controricorso, id est che alla dott.ssa T.S. ed al dott. S.G. è stato attribuito il medesimo punteggio (punti 3) per la mera abilitazione alla professione di psicologo. E" evidente, infatti, che la Commissione esaminatrice, attribuendo alla ricorrente per la categoria "Specializzazioni e dottorati" il medesimo punteggio attribuito alla dott.ssa Taccone ed al dott. Scopece, ha operato una equiparazione della posizione di questi ultimi a quella della ricorrente, da considerare palesemente illegittima in considerazione del fatto che la ricorrente era in possesso di un titolo ulteriore (diploma di specializzazione in Psicoterapia – Indirizzo cognitivo comportamentale).

Non appaiono invece meritevoli di accoglimento le deduzioni della ricorrente volte a censurare la valutazione dei titoli culturali degli altri candidati che precedono la ricorrente in graduatoria (dott.ssa Z.P.P., dott.ssa F.C., dott.ssa M.D.), essendosi la ricorrente sostanzialmente limitata a riproporre, sia pure sotto una diversa prospettiva, argomentazioni già formulate nel primo motivo del ricorso.

2.2 La ricorrente poi censura l’operato della Commissione esaminatrice anche con riguardo alla valutazione delle esperienze professionali dei candidati nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

Dopo aver dettagliatamente richiamato tutte le sue esperienze professionali pregresse, la ricorrente si duole del fatto che la Commissione le abbia assegnato solo punti 14/20 e pone a confronto la sua posizione con quella di altre candidate (Z.P.P., T.S., M.D., D.R.) che, a suo dire, sarebbero state valutate in maniera irragionevole, con attribuzione di un punteggio sproporzionato rispetto a quello assegnato alla odierna ricorrente.

La censura non può essere condivisa.

La ricorrente pretende ancora una volta di operare una inammissibile sostituzione nelle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice, il cui operato è censurabile in sede di giurisdizione generale di legittimità solo nei casi in sia fondato su un palese travisamento della realtà, rilevabile ictu oculi, o laddove la valutazione effettuata sia macroscopicamente illogica o irrazionale.

Nel caso di specie la Commissione ha attribuito alla ricorrente per le esperienze professionali maturate nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale un punteggio (14/20) appartenente alla fascia alta (1320). Tutte le altre candidate prese in considerazione dalla ricorrente hanno riportato valutazioni inferiori, fatta eccezione per la dott.ssa Z.P.P. (punti 18/20) e della dott.ssa D.R. (punti 15/20).

Il fatto che la ricorrente abbia dichiarato un numero di esperienze lavorative superiore rispetto a quelle delle altre candidate non è, a giudizio del Collegio, un elemento di per sé solo rilevante ai fini della valutazione, dovendo ovviamente essere considerato, oltre all’aspetto quantitativo, anche quello qualitativo delle esperienze lavorative maturate.

Di contro, l’esame dei curricula delle candidate cui la ricorrente fa riferimento (Z.P.P., T.S., M.D., D.R.) consente di individuare, soprattutto per alcune di esse Z.P.P. (punti 18/20) e della dott.ssa D.R. (punti n.15/20), esperienze professionali particolarmente attinenti all’ambito delle politiche attive del lavoro e dell’orientamento professionale.

3 Da ultimo, la ricorrente lamenta la illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice anche con riguardo al colloquio individuale, non essendo stati determinati preventivamente i quesiti ovvero gli argomenti tra i quali sorteggiare quelli formulati a ciascun candidato in sede di prova concorsuale.

La tesi della ricorrente risulta smentita per tabulas.

Già nella determinazione dirigenziale con la quale è stata indetta la selezione de qua sono state individuate le competenze richieste agli Operatori da selezionare.

Dette competenze (suddivise in: "Competenze teoriche"; "Competenze operative"; "Abilità") sono analiticamente elencate (con indicazione delle relative materie) nel prospetto riassuntivo inserito nella predetta determinazione e vengono preventivamente richiamate dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento di ogni colloquio, come risulta dai verbali versati in atti.

In conclusione, il ricorso va accolto in parte, in relazione alla censura esaminata al punto 2.1, ai fini del riesame dei titoli culturali della ricorrente appartenenti alla categoria "Specializzazioni e dottorati".

In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, il Collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione, ai fini del riesame dei titoli culturali della ricorrente appartenenti alla categoria "Specializzazioni e dottorati".

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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