T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 11-04-2011, n. 637 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in oggetto la ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Botrugno del 23 dicembre 2010 e il verbale di gara n. 5 del 22 dicembre 2010, con cui è stata esclusa dalla gara per "l’affidamento di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali" bandita dal Comune di Botrugno, per aver inserito nella busta Bofferta tecnica il computo metrico estimativo.

A sostegno del gravame deduce la violazione e falsa applicazione della lex specialis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e del D.P.R. n. 554 del 1999, dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica; l’eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento; difetto di motivazione.

2. – Si è costituita in giudizio la controinteressata contestando le pretese della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale.

3. – Con ordinanza 11 febbraio 2011 n. 157 la sezione ordinava incombenti istruttori (tempestivamente adempiuti dal Comune di Botrugno) e fissava per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 aprile 2011.

A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Il ricorso è infondato.

Il Collegio deve innanzitutto precisare che dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente:

– l’allegazione all’offerta tecnica presentata dalla ricorrente del computo metrico estimativo relativo alla proposta tecnica migliorativa dell’opera (allegato D);

– che i prezzi utilizzati dalla ditta L. come base della propria offerta migliorativa, ancorché in massima parte non scontati rispetto a quelli posti a base di gara, sono nuovi e diversi per quanto riguarda le voci F01.01, F01.04, F.02.18 inf. 01.20.

Ciò posto si osserva che secondo il pressoché univoco insegnamento giurisprudenziale "Pur potendosi considerare ammissibile l’allegazione all’offerta tecnica di un computo metrico estimativo recante l’indicazione dei prezzi unitari concernenti le proposte migliorative, è certamente illegittima l’indicazione in esso dei prezzi già scontati, essendosi realizzata in questo modo una palese violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, necessaria a garantire la trasparenza della procedura di gara e la massima obiettività nell’assegnazione dei punteggi, oltre che la par condicio dei concorrenti." (cfr. ex multis, Consiglio Stato, V, 2 agosto 2010, n. 5109)

E invero, anche la sola possibilità della conoscenza dell’entità dell’offerta economica mette in pericolo la garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’organo valutativo chiamato a dare un giudizio sull’offerta tecnica, in quanto la conoscenza preventiva dell’offerta economica può influire sulla valutazione dell’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti (cfr. da ultimo Tar Lecce, III, 10 febbraio 2011, 270).

Tanto basta a ritenere che l’offerta tecnica della ricorrente violi i principi esposti e che legittimamente il Comune abbia proceduto alla sua esclusione..

5. – Il ricorso va dunque respinto.

Peraltro, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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