T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 11-04-2011, n. 721 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato il 12 novembre 2010 e depositato il successivo 23 novembre, gli odierni ricorrenti espongono:

– di essere proprietari di un lotto di terreno sito in Mazara del Vallo (TP), contrada SerroniCartubuleo, censito al N.C.T., foglio di mappa n. 175, p.lla n. 122 – ricadente, secondo le previsioni del P.R.G. approvato con decreto dirigenziale n. 177 del 14.02.2003, in parte (are 21,95) in "zona parcheggio pubblico"; in parte (are 17,45) in "zona strada di progetto", con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;

– che sebbene lo strumento urbanistico avesse conferito all’area tale destinazione, tuttavia, l’Amministrazione Comunale non aveva mai dato attuazione a tali previsioni;

– che, a seguito della decadenza del suddetto vincolo, per decorrenza del quinquennio, i ricorrenti, con istanza del 26.08.2008, reiterata in data 24.06.2010, hanno chiesto al Comune di Mazara del Vallo di attribuire all’area in interesse una nuova destinazione urbanistica, verificando il rispetto degli standard della zona;

– il Comune di Mazara del Vallo ha rappresentato, con nota del 09.09.2010, l’intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, a far data dal 30 giugno 2008, qualificando le relative aree come zone bianche non normate, e demandando alla nuova stesura del P.R.G. la assegnazione della nuova destinazione urbanistica alle aree di proprietà dei ricorrenti;

– che, stante la sostanziale inerzia dell’Amministrazione Comunale, hanno proposto il ricorso in epigrafe chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001, chiedendo che sia ordinato al Comune di provvedere sull’istanza, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, vinte le spese.

B. – Il Comune di Mazara del Vallo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

C. – All’adunanza camerale del 5 aprile 2011, il ricorso, su richiesta del difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Il ricorso è fondato.

A.1. – I vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che, comunque, privano la proprietà del suo valore economico, comporta l’obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell’area interessata può presentare un’istanza, volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica – così come è avvenuto nel caso in esame – e l’amministrazione è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (Consiglio di Stato, IV, 22 giugno 2004, n. 4426; T.A.R. Campania, Salerno, I, 3 giugno 2009, n. 2825; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 6 ottobre 2009, n. 1565; 25 giugno 2009, n. 1167; Catania, I, 13 marzo 2008, n. 467; 18 luglio 2006, n. 1183; 21 giugno 2004, n. 1733); fermo restando, naturalmente, il potere discrezionale dell’Amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3025).

In ordine all’obbligo di provvedere, è stato evidenziato che l’obbligo gravante sul Comune in caso di decadenza di vincolo preordinato all’esproprio, va assolto mediante l’adozione di una variante specifica o di variante generale, gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale, rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini: Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2885). Il potere di conformazione urbanistica, peraltro, è attribuito dalla legge all’organo consiliare, di talché il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale comunale non costituisce adempimento da parte del comune dell’obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (cfr.: Consiglio di Stato, IV, 5 dicembre 2006, n. 7131; V, 1 ottobre 2003, n. 5675).

L’adempimento non elusivo di tale obbligo può essere dato, infatti, soltanto dallo specifico ed effettivo completamento del Piano Regolatore Generale per quella zona, mediante adozione di un provvedimento espresso (e cioè di una variante) da parte del competente organo consiliare.

Alla stregua di tali principi, non può, quindi, ritenersi, nel caso in specie, che il comportamento inerte serbato dall’Amministrazione Comunale resistente sia venuto meno – con ipotetica improcedibilità del ricorso – a seguito dell’inoltro, ai ricorrenti, delle note prot. n. 59649 e 59638 del 09.09.2010, nelle quali, come accennato, si faceva presente che i vincoli preordinati all’esproprio erano decaduti a far data dal 30 giugno 2008, con la conseguente qualificazione delle aree in interesse come "zone bianche non normate", e che l’amministrazione stava procedendo alla predisposizione del nuovo strumento di pianificazione.

È stato affermato, sul punto, che: "La decadenza dei vincoli urbanistici per l’inutile decorso del termine quinquennale dall’approvazione del piano regolatore generale obbliga il comune a procedere alla nuova qualificazione dell’area rimasta priva di disciplina, per cui è illegittima l’inerzia serbata al riguardo dalla p. a. ed è possibile la formazione del silenzio rifiuto a seguito dell’intimazione da parte dei proprietari dell’area stessa. Laddove, però, l’amministrazione, a giustificazione del silenzio, pronunci asserzioni generiche e non indichi con precisione i tempi procedimentali necessari, il provvedimento silenzioso va dichiarato illegittimo, con la consequenziale declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo all’organo competente ad effettuare discrezionalmente la scelta della nuova destinazione da imprimere all’area, mediante adeguata motivazione" (T.A.R. Puglia Bari, II, 22 novembre 2001, n. 5129; in senso conforme: T.A.R. Campania, Salerno, II, 16 giugno 2008, n. 1944; T.A.R. Lazio, Latina, I, 4 dicembre 2007, n. 1485).

La risposta fornita dal Comune di Mazara del Vallo assume, quindi, la connotazione di una mera dichiarazione di intenti, anche tenuto conto della circostanza che, nella stessa, vengono indicati, in alternativa, due possibili iter procedimentali (nuovo P.R.G. o revisione di quello esistente), con genericità e mancata puntualizzazione dei tempi procedimentali (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, I, 10 novembre 2008, n. 2066).

Sussiste, perciò, l’obbligo del Comune intimato, in applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dai ricorrenti con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del proprio terreno a seguito dell’avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di P.R.G..

Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mazara del Vallo sulla predetta istanza dei ricorrenti, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi: al quale fine – tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell’ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio – appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza degli interessati, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

B. – Le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Mazara del Vallo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza degli interessati, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

Condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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