Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-04-2011, n. 15096 Omissione o rifiuto di atti d’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Massa dichiarava non luogo a procedere nei confronti di D.E., in ordine al reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, "perchè il fatto non sussiste". 2. Al D., nella sua qualità di medico in turno presso la guardia medica di (OMISSIS), era stato contestato di avere rifiutato indebitamente di recarsi immediatamente presso l’abitazione di A.M., che alle ore 4,11 dell'(OMISSIS), ne aveva richiesto l’intervento al fine di constatare il decesso del padre C. "previe le necessarie manovre rianimatorie", avendo il D. comunicato che sarebbe arrivato intorno alle ore 7-7,30. 3. Osservava il G.u.p. che dagli elementi acquisiti, e in particolare dalla registrazione della telefonata intercorsa tra l’imputato e A.M., si ricavava che al momento della chiamata della guardia medica da parte di quest’ultimo il decesso del padre era già intervenuto, sicchè non sussisteva un’assoluta urgenza di intervento. Del resto l’ A., in possesso di elementari cognizioni sanitarie, in quanto operatore di un ente che si interessava dell’assistenza sanitaria, aveva comunicato al medico che in attesa del suo arrivo avrebbe provveduto a lavare e a vestire il corpo del defunto.

In ogni caso, mancava l’elemento soggettivo del reato, in quanto tutte le circostanze obiettive del caso erano tali da indurre nel medico il fondato convincimento che, stante l’intervenuto decesso, non vi era una particolare urgenza di intervenire.

4. Ricorre per cassazione la persona offesa, costituita parte civile, con atto sottoscritto dal procuratore speciale avv. Leandro Mazzi, il quale con un primo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di indifferibilità dell’atto richiesto all’imputato, osservando che, sulla base degli elementi comunicati nella telefonata delle ore 4, non vi era alcun dato di certezza circa il fatto che il decesso del padre dell’interlocutore fosse già avvenuto. All’inizio della telefonata, l’ A. aveva riferito di "presumere" che il padre fosse morto, e il medico non aveva posto alcuna domanda al fine di verificare quali fossero i dati obiettivi rilevati dal figlio per desumere l’intervenuto decesso.

D’altra parte ben diversa condotta era stata posta in essere dal servizio 118, chiamato dall’ A. dopo la telefonata con il D., che aveva fatto immediatamente intervenire un medico di turno, la dott.ssa Z., che alle ore 4,45 aveva constatato il decesso del padre del chiamante; e nulla conduce a ritenere che il decesso non fosse intervenuto nel lasso di tempo tra la chiamata fatta al medico di guardia e la constatazione della morte avvenuta a distanza di tre quarti d’ora.

Con un secondo motivo la parte ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza anche sotto il profilo della ritenuta sussistenza del dolo, non essendosi il Giudice interrogato sulla possibile esistenza di un dolo eventuale in capo all’imputato, per avere il D. accettato l’eventualità che il decesso non fosse già intervenuto, stante la non competenza medica dell’interlocutore e l’assenza di evidenze di morte assolutamente indiscutibili.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato.

2. Non vi sono contraddizioni o carenze logiche nel ragionamento espresso dal G.u.p. secondo cui il tenore della telefonata intercorsa tra l’ A. e l’imputato denotava che il decesso del padre dell’ A. fosse già intervenuto o quanto meno che il D. avesse un ragionevole convincimento in tal senso.

E’ vero che in tale telefonata l’ A. aveva nella prima interlocuzione affermato di "presumere" che il padre, gravemente malato di Alzheimer, fosse morto, ma egli aveva subito dopo aggiunto che occorreva "fare la constatazione di decesso", e poi, soprattutto, alla esplicita domanda del medico "suo padre è deceduto?", aveva risposto, senza prospettare alcun motivo di dubbio al riguardo, "sì, pochi minuti fa"; tanto da comunicare che, nell’attesa dell’arrivo del medico, egli avrebbe provveduto a lavare e vestire il corpo del congiunto.

Appare dunque che correttamente il giudice di merito ha ritenuto che dall’oggettivo contenuto del colloquio si ricavava che il D. fosse legittimato a ritenere che il decesso del padre dell’interlocutore era già intervenuto, così giustificando la sua decisione di posticipare il suo intervento alle sette circa del mattino, senza che il suo interlocutore gli esprimesse alcuna riserva al riguardo.

Il ricorrente contrappone a tale valutazione una sua personale interpretazione dei fatti, che però fuoriesce dal sindacato spettante alla sede di legittimità, una volta verificata la mancanza di vizi logici o giuridici nella decisione impugnata.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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