MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Ilva S.p.a.». (Decreto n. 53163).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTO l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 5, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009,
n. 33;

VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;

VISTO l’accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria (29.04.2009)
che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a
ciascun lavoratore e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 48305, del 17.11.2009, con il quale e’ stata
autorizzata, per il periodo dall’08.08.2009 al 31.12.2009, la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali in data 09.07.2009, in favore
di un numero massimo di 550 unita’ lavorative della societa’ ILVA
SPA, unita’ di Cornigliano (GE);

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.02.2010,
relativo alla societa’ ILVA SPA, unita’ di Genova (GE), con il quale
e’ stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le
condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della
concessione della proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e con il
quale la Regione Liguria si e’ assunta l’impegno all’erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ ILVA SPA, in
conformita’ agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione della proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa, presentata dall’azienda ILVA SPA, in favore di 550 unita’
lavorative dipendenti presso la sede di Genova (GE) per il periodo
dall’01.01.2010 al 31.08.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione
della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione della proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 10.02.2010, in favore di un numero massimo
di 550 unita’ lavorative, della societa’ ILVA SPA, dipendenti presso
la sede di Genova (GE), per il periodo dall’01.01.2010 al 31.08.2010.

La misura del predetto trattamento e’ ridotta del 10% per il
periodo dall’08.08.2010 al 31.08.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del
31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione
viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del
sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.

Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso
alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE ? POR
regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 6.440.555,00
(seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00).

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione
e Formazione, pari ad euro 6.440.555,00
(seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00),
gravera’ sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31
luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’
finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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