Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-04-2011, n. 15085

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza in data 7 giugno 2004 del Tribunale di Catania, appellata da R.R., condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, condizionalmente sospesa, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 337 c.p., per avere usato minacce nei confronti dell’agente di polizia S.G., per opporsi al compimento di atti di ufficio, consistenti nell’accertamento delle generalità del figlio P.A. (in (OMISSIS)).

2. Ricorre per cassazione l’imputata, con atto sottoscritto personalmente assieme al difensore avv. Tania Cipolla, denunciando l’erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, osservando che la condotta contestata si era concretata in una mera reazione a un comportamento ritenuto vessatorio nei confronti del figlio, senza nessuna intenzione di impedire il compimento di atti di ufficio;

aspetto, questo, affrontato solo sommariamente dai giudici di appello. D’altro canto, i continui controlli ai quali il congiunto veniva sottoposto ben potevano integrare la causa di non punibilità degli atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale.

In ogni caso la ricorrente sollecita la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3. Con atto intestato "memorie difensive e motivi nuovi", altro difensore della R., avv. Roberto De Angelis, sviluppa ulteriormente le riferite censure.
Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il reato è prescritto, essendo decorso dalla data del fatto ((OMISSIS)) un tempo superiore a sette anni e sei mesi, termine applicabile nella specie sulla base delle previgenti disposizioni (trattandosi di sentenza di primo grado emessa prima della data di entrata in vigore della L. n. 252 del 2005), considerato che la pena detentiva massima per il reato contestato, pari a cinque anni, deve essere ridotta di un giorno per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, a norma del combinato disposto dell’art. 157 c.p., commi 1, n. 4, e comma 2, art. 158 c.p., art. 160 c.p., u.c..

2. Stante tale causa di estinzione del reato, non sussistendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2, – dato che l’eventuale accoglimento delle deduzioni della ricorrente implicherebbe un annullamento con rinvio della sentenza impugnata incompatibile con la previsione di cui all’art. 129 c.p.p., comma 1, (v. tra le altre Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino; Sez. un., 27 febbraio 2002, Conti) – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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