Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-04-2011, n. 15084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 26/10/2005 del Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, appellata da A. D., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, condizionalmente sospesa, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 337 c.p., per avere opposto resistenza, proferendo minacce e sferrandogli un calcio, all’agente di polizia municipale M.D., che gli aveva intimato di spostare la propria autovettura dal parcheggio riservato alle persone invalide (in (OMISSIS)).

2. Rilevava la Corte di appello che la condotta accertata, non contestata dall’imputato, era diretta a impedire al pubblico ufficiale non solo l’elevazione del verbale di contravvenzione ma anche l’espletamento dei suoi compiti in materia di regolazione del traffico, in osservanza del codice della strada, in cui era ricompreso quello di adoperarsi affinchè l’autovettura fosse rimossa dalla zona di parcheggio riservato a portatori di handicap. 3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Fiorella Megale, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale osservando che la condotta contestata non era diretta a impedire alcun atto di ufficio del pubblico ufficiale, dato che l’azione violenta, e certamente riprovevole, era consistita nello sferrare un calcio al M. come reazione all’invito rivolto dal pubblico ufficiale a spostare l’autovettura dal parcheggio riservato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato.

2. Lo stesso ricorrente riconosce che la sua azione violenta fu posta in essere a seguito dell’invito, affatto legittimo, dell’agente di polizia municipale a rimuovere il suo veicolo da un parcheggio riservato a persone invalide; il tutto, come accertato dai giudici di merito, accompagnato da grida, ingiurie e minacce, e, per quel che qui più interessa, dall’affermazione secondo cui egli non avrebbe spostato la macchina dal luogo in cui era parcheggiata.

Una simile condotta minatoria e violenta giustamente, dunque, è stata correlata, sotto il profilo dell’elemento psicologico, alla volontà dell’imputato di opporsi al compimento di un doveroso atto di ufficio dell’addetto alla polizia municipale, consistente non solo nella elevazione della contestazione relativa alla violazione amministrativa ma anche agli adempimenti connessi alla rimozione del veicolo dal parcheggio riservato.

Sussistono dunque gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 337 c.p..

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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