Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-04-2011, n. 15083 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 29/01/2008 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Noia, appellata da C.G., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconosciuta l’attenuante di cui al comma 5 del predetto articolo valutata equivalente alla recidiva, per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio gr. 1,63 di hashish (in (OMISSIS)).

2. Rilevava la Corte di appello che la prova della responsabilità penale dell’imputato derivava dal rapporto redatto nella immediatezza del fatto dai Carabinieri di Castello di Cisterna, da cui risultava che il C., resosi autore di due episodi di spaccio, all’atto dell’intervento dei militari si era liberato di una busta di cellophane contenente la predetta sostanza.

Ad avviso della Corte di appello, poi, era stata correttamente applicata la recidiva, tenuto conto dei reiterati e specifici precedenti, ed era stata determinata una pena congrua in relazione alla entità del fatto e alla personalità dell’imputato.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Giovanni Bianco, che denuncia la erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione: in primo luogo, in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando che non vi era alcuna prova circa la finalità di spaccio, tenuto conto della qualità di soggetto tossicodipendente del C. e del modico quantitativo di sostanza stupefacente detenuto; in secondo luogo, con riferimento alla recidiva, applicata senza considerazione della tossicodipendenza che aveva favorito le precedenti condanne e comunque ingiustamente ritenuta equivalente e non minusvalente rispetto alla riconosciuta attenuante; in terzo luogo, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in carenza di alcuna motivazione al riguardo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto all’affermazione della responsabilità penale, i giudici di merito hanno correttamente tratto dalla complessiva condotta dell’imputato la prova della detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio: in effetti, prima di essere stato bloccato dai Carabinieri mentre stava dandosi alla fuga ed essere stato trovato in possesso del modesto quantitativo di hashish da lui gettato per terra, egli era stato notato sostare su una panchina di una piazza di (OMISSIS), e, a due riprese, fare uno scambio mano contro mano con giovani che gli si erano avvicinati, e che poi si erano allontanati frettolosamente.

3. Quanto alla rilevanza della recidiva, è stato ineccepibilmente rilevato che i precedenti penali, specifici e recenti, e il fatto che l’imputato non avesse apprezzabili fonti di sostentamento diverse da quelle derivanti dal provento delle attività delittuose, valevano a connotare la personalità dell’imputato nel senso di una pervicace propensione a delinquere, cosi da rendere giustificato nella specie la considerazione dell’aggravante della recidiva, pur se da considerare equivalente all’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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