Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 15032 Reintegrazione o spoglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 giugno 2009, in accoglimento del gravame interposto da G.F. ed in totale riforma della decisione del Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, ha rigettato la domanda di reintegrazione del possesso avanzata da A.P., e ciò per mancato deposito del ricorso possessorio nel termine di un anno dall’asserito spoglio;

che la Corte territoriale ha, sul punto, così motivato: "la parte ricorrente continua a non fornire prova di avere tempestivamente azionato il ricorso possessorio; in ogni caso, controparte ha fornito prova, tramite il teste V., della non tempestività; le dichiarazioni contrastanti di tale teste, evidenziate dal ricorrente e per le quali dichiara di aver presentato denuncia per falsa testimonianza, non attengono a tale aspetto procedimentale e, quindi, a parte ogni riserva in ordine ad una non definitiva vicenda di asserita falsa testimonianza, non rilevano";

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 settembre 2010, sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ.) si pone il quesito se "l’azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ., introdotta dal sig. A. a seguito dello spoglio subito nell’ottobre 2002 doveva ritenersi tempestiva oltre che fondata, essendo stato il ricorso proposto in data 18 settembre 2003, pertanto senza che fosse ancora decorso il termine prescrizionale di un anno dall’avvenuto spoglio";

che il quesito di diritto che accompagna il motivo non coglie nel segno;

che, invero, la Corte d’appello si è attenuta al costante orientamento (Cass., Sez. 2^, 3 luglio 1996, n. 6055; Cass., Sez. 2^, 11 novembre 2002, n. 15784) secondo cui: (a) l’esperibilità dell’azione di reintegrazione è soggetta al termine di un anno – decorrente dal sofferto spoglio (o, se questo è clandestino, dalla scoperta dello spoglio) – che, essendo perentorio, deve essere osservato a pena di decadenza; (b) la tempestività costituisce un presupposto necessario dell’esercizio dell’azione che, se posto in discussione dal convenuto con l’eccezione di decadenza, deve essere provato dall’attore;

che, nell’applicare questo principio, la Corte del merito ha rilevato che il ricorrente non aveva dato la prova, su di esso incombente, di avere tempestivamente promosso l’azione possessoria;

che il quesito con cui si conclude il motivo indica apoditticamente che lo spoglio sarebbe stato perpetrato nell’ottobre 2002, ma non esplicita quali risultanze probatorie, deponenti in tal senso, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare per pervenire alla i- potizzata conclusione;

che, pertanto, il primo motivo è inammissibile;

che con il secondo motivo si censura omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’attendibilità ed utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone V.L. all’udienza del 3 ottobre 2007;

che il mezzo è inammissibile, non investendo un fatto decisivo per il giudizio, perchè – come osservato dalla Corte d’appello – le dichiarazioni contrastanti del teste non attengono all’aspetto procedimentale dell’osservanza del termine per l’esercizio dell’azione, ma alla coltivazione o meno da parte dell’ A. del fondo in questione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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