Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 13-04-2011, n. 15075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di quel Tribunale monocratico del 3 febbraio 2010, con cui era stata applicata a B.S.M., recidivo reiterato specifico infraquinquennale, una pena concordata ex art. 444 c.p.p. per i reati di permanenza illegale sul territorio nazionale dopo la notifica di ordine di espulsione, nonchè falsa dichiarazione delle sue generalità.

L’accordo approvato dal giudice prevedeva un aumento di pena per la continuazione inferiore alla misura di un terzo della pena base.

Deduce il ricorrente l’illegalità della pena, quantificata senza tener conto dell’aumento nella misura obbligatoria di 1/3, che l’art. 81 c.p., comma 4, come modificato dalla L. n. 251 del 2005, prescrive per i recidivi.

Il ricorso è fondato atteso che, a quanto è dato comprendere dalla sentenza, manoscritta con grafia a stento decrittabile, il giudice monocratico è incorso nell’errore rilevato dal ricorrente, di modo che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso; nell’ambito del nuovo giudizio l’imputato potrà eventualmente tentare un nuovo patteggiamento.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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