Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 13-04-2011, n. 15073 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 27.1.2010, ex art. 444 c.p.p., il tribunale di Verona ha applicato a H.B., la pena di un anno, 4 mesi e 10 giorni di reclusione, in ordine al reato ex art. 61 c.p., n. 11 bis e art. 495 c.p..

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge per carenza di motivazione, rilevando che la sentenza non reca traccia di disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Il ricorso propone censure manifestamente generiche.

Secondo il consolidato orientamento interpretativo, nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p., è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata criticata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la doglianza non sia accompagnata da specifica indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a pronunciare l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato, a norma dell’art. 129 c.p.p..

Nel caso in esame, non è ravvisabile nel ricorso alcuna precisazione sugli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Pertanto, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite dal giudice, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione in sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso (sez. 1, n. 6898 del 18.12.1996, Milanese; sez. 5, n. 102 del 18.1.1995, Pepe).

Posto che, nel caso in esame, sussiste adeguata motivazione in riferimento all’esclusione dei presupposti ex art. 129 c.p.p. e non è ravvisabile alcuna statuizione illegittima, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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