Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-04-2011, n. 2279 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M. S., nel presente giudizio in veste di appellato, ha partecipato al concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nel Corpo della Guardia di Finanza, ed avendo superato tutte le prove previste è stato ammesso alla ferma predetta nella Forza armata prescelta.

Il 21 gennaio 2008 è stato ammesso al corso per allievi finanzieri e nell’ambito delle procedure previste per l’incorporamento è stato appurato che non avrebbe conseguito, diversamente da quanto trascritto sul suo stato di servizio, il diploma di ragioniere presso l’istituto Tecnico Commerciale Paritario"G.Garibaldi" di Nola (NA). Né è risultato essere stato iscritto in tale Istituto.

A causa di ciò è stato avviato un procedimento amministrativo per l’annullamento del provvedimento di ammissione all’arruolamento, nel frattempo perfezionato il 1 aprile 2008, nell’ambito del quale è emerso che era pendente un’inchiesta presso la Procura della Repubblica di Livorno riguardante il M. per il conseguimento illecito del predetto titolo di studio.

Di conseguenza il Comandante Generale del Corpo con determinazione n.191980 in data 13 giugno 2008, ha annullato l’atto di ammissione all’arruolamento nel Corpo e ha conseguentemente disposto il proscioglimento del M. dalla ferma contratta.

Con la sentenza in epigrafe, accogliendo il ricorso di quest’ultimo, detto provvedimento e gli atti ad esso presupposti, sono stati annullati ponendo in rilevo che il ricorrente ha fornito un principio di prova circa l’avvenuta convocazione agli esami ad esito del quale ha conseguito il contestato diploma, del quale non è emersa la falsità, essendo stata al più la condotta del ricorrente malaccorta nell’affidarsi al predetto I.T.C. di Nola.

L’Amministrazione chiede la riforma della sentenza di primo grado nella considerazione che il ricorrente, nella vicenda sopra descritta, ha tenuto un comportamento moralmente riprovevole, inconciliabile con le funzioni assegnate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e dunque contrario all’art.6, comma 1°, del d.lgs. 12 maggio 1995, n.199 che, nel disciplinare la promozione a finanziere mediante concorso, richiama le norme per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere deducendo oltre all’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, anche l’inconferenza dei motivi con esso svolti alla luce della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.

All’udienza odierna il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato rilevando l’illegittimità dell’impugnato proscioglimento dalla ferma in base alla documentazione in atti ed in tale prospettiva osservando che il ricorrente;

a) aveva sostenuto effettivamente gli esami ai fini del rilascio del diploma di ragioniere;

b) aveva ottenuto il rilascio di un diploma che non mostrava segni immediatamente percepibili di falsità né materiale né ideologica;

c) non aveva la necessità del titolo di studio per l’ammissione al Corpo della Guardia di Finanza.

In sostanza il primo giudice ha escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente in ordine all’irregolarità del titolo conseguito presso l’I.T.C. G.Garibaldi, con ciò conseguentemente escludendo che al ricorrente potesse imputarsi un comportamento consapevolmente poco diligente o imprudente.

Osserva il collegio che sotto quest’ultimo profilo assume valore decisivo la nota prodotta dallo stesso ricorrente, nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha dato notizia che per i reati relativi ai fatti per cui è causa, su cui ha indagato la Procura di Livorno, è stata disposta, su richiesta della stessa Procura di Torino, l’archiviazione con decreto emesso dal G.I.P. che tale richiesta ha accolto.

Le indagini svolte, infatti, come viene chiarito nella suddetta nota hanno permesso di accertare che il M. (unitamente ad altri soggetti che si sono trovati nelle medesime condizioni), è rimasto vittima di truffa, dovendosi così escludere senz’altro che egli possa essere l’autore dei reati a lui attribuiti.

Le indagini, in particolare, hanno dimostrato la perfetta buona fede del M. che si è trovato "raggirato e fortemente danneggiato nelle sue aspettative di lavoro"

Il collegio ritiene che l’esposto documento della Procura di Torimo rappresenti la conferma delle considerazioni che hanno indotto il primo giudice all’accoglimento del ricorso, ed in questa sede consentono di ritenere senz’altro infondate le deduzioni che sorreggono l’atto d’appello dell’Amministrazione essendo state articolate sul mancato possesso di qualità morali e di condotta in capo al M..

L’appello deve quindi essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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