Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 13-04-2011, n. 15072 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.V. ricorre tramite difensore di fiducia avverso il decreto con cui, in data 20 luglio 2009, il GIP di Milano aveva disposto l’archiviazione degli atti relativi al procedimento nei confronti di C.M. e M.R. per il reato di concorso in diffamazione in suo danno, deducendone la nullità perchè pronunciato "de plano", senza tener conto dell’opposizione proposta e senza disporre la comparizione delle parti. Il ricorso è fondato atteso che, come ha rilevato il Procuratore Generale, nel provvedimento di archiviazione, che consiste nel riempimento di un apposito stampato sulla copertina del fascicolo processuale, nulla si dice dell’opposizione, di modo che risulta evidente come la stessa non sia stata considerata in modo alcuno, e del resto il decreto di archiviazione è del tutto immotivato. Si verte pertanto in ipotesi di violazione del principio del contraddittorio, che comporta la nullità del decreto, che va dichiarata con rinvio degli atti al Tribunale di Milano che provvederà a nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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