Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-04-2011, n. 2277 Concessione per nuove costruzioni criteri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Si da per qui riportata la parte del "FATTO" della sentenza istruttoria di questa Sezione n. 8493/2010, adottata in questo stesso giudizio per stabilire se il viale delle Acacie con il quale confina il lotto della sig.ra D. L. sul quale quest’ultima ha realizzato l’edificio residenziale in base alla contestata n.494/1998, ha carattere di "panoramicità"con effetti sulla disciplina edilizia del medesimo lotto sotto l’aspetto dell’altezza.

In vista di ciò con la detta decisione è stata disposta d’ufficio una consulenza tecnica conferendo l’ incarico al "Soprintendente per i Beni, Ambientali, Architettonici e Storici, della Regione Puglia in carica, o ad altro dirigente della stessa Soprintendenza da esso delegato".

Il su nominato Soprintendente ha incaricato (con nota n.18606 del 29 dicembre 2010) l’arch. Augusto Ressa, i cui atti collegati al detto incarico sono pervenuti a questa Sezione in data 19 gennaio 2010.

Ad esito dell’espletamento dell’anzidetta ctu tutte le parti hanno depositato memoria.

All’udienza pubblica del 1 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

L’appello del Comune di Fasano è fondato.

Questa Sezione con sentenza interlocutoria n.8493/2010, ha disposto la nomina di un consulente tecnico con lo scopo di procedere alla;

"a) verifica presso l’ufficio tecnico comunale se esiste un elenco delle strade o delle zone panoramiche del Comune di Fasano ed in particolare della località Selva di Fasano.

b) verifica della "panoramicità" del viale della Acacie nel tratto che si trova all’altezza del lotto sul quale è stato già costruito, secondo quanto già risulta dagli atti, un villino unifamiliare in base alla concessione edilizia n.494 del 1998 rilasciata dal Comune di Fasano a D. L. M. C."

In quest’ultimo caso il ctu avrebbe dovuto svolgere le seguenti attività

"1) considerare le due linee di confine del lotto; sia quella che corre a fianco del suddetto viale, che quella ad essa opposta, assumendo, ai fini di quanto segue al punto 2), almeno tre punti di osservazione per ciascuna delle linee di confine, uno dei quali in corrispondenza dell’accesso principale dell’edificio in questione;

2) considerare esistente la panoramicità del viale quando si accerti una veduta la cui profondità non sia inferiore a 800 metri in linea d’aria e la cui apertura formi un angolo che va da 120 a 180 gradi, rispetto a ciascuno dei suddetti tre punti di osservazione;.

c) verificare se sul detto viale, per tutta o parte della linea di confine del lotto in questione, insistono alberi di alto fusto che contrastino tale "panoramicità", indicando in tal caso a quale specie essi appartengono, onde consentire a questo giudice di stabilire se l’assenza di tale panoramicità possa eventualmente avere carattere stagionale o addirittura episodico;.

d) verificare se la costruzione di cui alla concessione edilizia in contestazione si trovi a valle o a monte del predetto viale o della zona panoramica".

Il Ctu arch. Augusto Ressa recatosi sul posto, supportato da pertinente documentazione grafica e fotografica acquisita in loco e trasmessa in allegato all’elaborato peritale del 14 gennaio 2011, ha espresso il seguente avviso; "In conclusione si ritiene;

– che l’area esaminata non presenti requisiti di panoramicità, secondo i criteri individuati dal Consiglio di Stato e riportati ai citati punti 1 e 2;

che la presenza di presenza di alberature ai confini del lotto sia ininfluente

nella valutazione della "panoramicità" del sito;

che altrettanto "ininfluente appare la posizione dell’immobile di cui alla concessione edilizia 494/1998 nel lotto, se a valle, a monte o al centro, attesa la peculiare morfologia del terreno ed i richiamati caratteri paesaggistici e naturalistici del contesto esaminato"

In effetti l’accurata indagine del ctu, in particolare, ha messo in evidenza che;

"a) dall’esame della cartografia del PRG vigente alla data del rilascio della concessione edilizia (n.494/1998) si osserva che il lotto in esame, accessibile dal Viale delle Acacie, riportato quale Strada Comunale Fasano (vedi allegato A), risulta fuori delle segnalate "visuali panoramiche" in quanto posto all’interno della Selva ad una distanza di oltre m.750 dalla citata Strada Panoramica";

b) il lotto in argomento è inserito in un’area interna alla Selva, chiusa all’intorno da fitta vegetazione costituita prevalente da alberi d’alto fusto sempreverdi.

La linea sinuosa del Viale delle Acacie, nel tratto che limita detto lotto, non consente di percepire prospettive continue lungo il proprio asse, anche perché intersecate dalla su richiamata fitta vegetazione.

Dall’interno del lotto, verso Sud e SudEst, le visuali sono chiuse da villini e da alberature con sottobosco cespuglioso tipico della macchia mediterranea per una profondità che dal punto più distante, coincidente con la linea di confine con la proprietà L., non supera i m.60.

D’altro canto il lotto interessato, posto in pendenza in direzione EstOvest, può essere rappresentato alla stregua di una radura di profondità pari a circa m50 fra gli opposti confini, Viale delle Acacie e proprietà L., cui vanno aggiunti circa m.10 della sede stradale…….circondata da fitta vegetazione e da rade costruzioni per lo più a due livelli, priva dunque di sfondi prospettici percepibili oltre i suddetti limiti(vedi documentazione fotografica, all.B)".

E con riferimento al quesito riguardante la posizione a monte o a valle, rispetto al predetto Viale o alla zona Panoramica, della costruzione realizzata dalla sig. D. L., dalla ctu si ricava che tale posizione non sussiste in quanto "La costruzione è posta pressoché al centro del lotto", con dislivello sia nella direzione NordSud (pari a circa m.1,60) che nella direzione EstOvest (di circa m.4).

In virtù di quanto precede da cui il collegio non ha motivo alcuno per dissentire appaiono strumentali e fuorvianti le osservazioni critiche esposte dalla difesa di parte appellata sulla base di un elaborato del consulente di parte da cui emerge, invero, il fraintendimento di ciò che questo giudice ha richiesto al ctu al fine di stabilire l’esistenza o meno dei caratteri di panoramicità del lotto di proprietà della sig.ra D. L..

Ed infatti appare del tutto priva di pregio l’osservazione del ctp di parte appellata laddove afferma che ponendosi dalla parte più alta del lotto (ad est) "vi è una chiara visuale…………….., ma rispetto a tale ampia visuale si frappone proprio la costruzione D. L.".

Senonchè gli adempimenti richiesti di questo giudice al ctu, evidentemente postulavano che dal punto d’osservazione prescelto ai fini della valutazione della "panoramicità" la vista, come in effetti avvenuto, doveva essere rivolta sempre verso l’esterno del lotto e non verso il suo interno.

L’argomento esposto da parte appellata non ha quindi alcun pregio.

Può quindi giungersi all’esame delle argomentazioni spese dal primo giudice alla luce delle censure recate nell’atto d’impugnazione della sentenza per cui è giudizio.

Assume a tal riguardo valore decisivo osservare che la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Fasano alla sig.ra D. L. è del tutto immune dai profili d’illegittimità su cui insistono le parti appellate, utilizzando in sostanza le medesime argomentazioni del giudice di primo grado.

In tale prospettiva, attesa la verificata assenza di "panoramicità" di Viale Acacie e del lotto sul quale è stato realizzata la costruzione in base alla contestata concessione edilizia, va anzitutto affermata, nella fattispecie in esame, l’esclusione in radice dell’applicabilità della prescrizione dettata dalle NN.TT.AA, colonna 13, punto, 9 che tale "panoramicità" presuppone ai fini del calcolo dell’altezza dell’intervento edilizio, escludendosi in tal modo che debba farsi necessariamente riferimento alla quota strada ove il lotto, come nella specie, è in pendenza.

In secondo luogo, appare erroneo il richiamo compiuto dal primo giudice alla colonna 13, punto 8, delle medesime NN.TT.AA., contenente prescrizione secondo la quale " i progetti " vanno "sottoposti al preventivo esame e parere degli organi preposti alla difesa del paesaggio e dell’ambiente" pacifico essendo, anzitutto, che all’epoca della rilascio della concessione edilizia in contestazione nessun vincolo paesistico o ambientale gravava sulla zona in cui era ricompreso il lotto di proprietà della sig.ra D. L., la cui disciplina potesse influire nel senso indicato dal primo giudice e preteso da controparte.

Né a tenore della disposizione richiamata occorreva che la concessione edilizia in questione fosse supportata, prima del suo rilascio, dal parere della commissione edilizia integrata (c.e.i.), composta quindi con la presenza dell’esperto del paesaggio, limitandosi la prescrizione contenuta nella deliberazione consiliare n.14/1998 a richiedere il parere "dell’organo consultivo comunale" (c.e.c.).

Infine, nessun pregio può avere il richiamo effettuato da parte appellante alle previsioni relative alla zona B 5 di cui al nuovo PRG, che prevedono un i.f.f. 0,20 mc/mq ed un’altezza massima di 4,50 mt, delle quali il Comune di Fasano non avrebbe tenuto conto, posto che trattasi di norme contenute in una variante generale al PRG del 1988, che non è mai giunta ad approvazione.

Dall’insieme delle considerazione che precedono si ricava quindi che il progetto assentito con la concessione edilizia n.494/1998 era pienamente conforme alle prescrizioni dell’allora vigente PRG del 1960.

In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto deve essere riformata la sentenza impugnata.

Si ravvisano nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.

Non ritiene il collegio di doversi pronunciare sulle spese della consulenza tecnica disposta d’ufficio, non avendo il nominato presentato la relativa nota.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di I grado.

Spese compensate.

Nulla per la Ctu.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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