Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-04-2011, n. 2276 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società S. Costruzioni s.r.l. è subentrata in convenzioni di lottizzazione da altri stipulate con il Comune di Pontecagnano; la prima, in data 1 febbraio 1977, la seconda, con atto aggiuntivo, in data del 3 luglio 1978, in entrambe, con riferimento alla stessa area lottizzata, era prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo, in sostituzione cioè del corrispondente onere in danaro.

In particolare, gli oneri di urbanizzazione sono stati quantificati in lire 138.170,925, di cui lire 41. 458.228 per opere di urbanizzazione primaria e lire 69.080.463 per opere di urbanizzazione secondaria e lire 27.632.234 per allacciamenti (art.3 della convenzione del 3 luglio 1978).

Per le opere di urbanizzazione secondaria, i cui maggiori costi sono oggetto del giudizio, veniva previsto che i lottizzanti si obbligavano a realizzare;

a) "un edificio completo in ogni accessorio… da adibire a scuola materna

(artt. 6 convenzione l/2/77);

. b) "il completamento del 1° e 2° piano del blocco di aule dell’edificio adibito

a scuole elementari" (art. 5 convenzione 3/7/78)

Completati i lavori, la Società S. Costruzioni (in seguito solo S. s.r.l.) affermava di avere sostenuto costi aggiuntivi per Lire 241.118.614 (euro 124.527,37) che sommati all’importo di Lire69 084.463 (Euro 35.679,15) indicato in convenzione per oneri di urbanizzazione secondaria, determinavano un totale di Lire 310.203.077 (Euro 160.206,52).

Tale rilevante incremento di spesa secondo la S. s.r.l. sarebbe stato causato, come emerge dal ricorso di primo grado;

a) dal!e "difficoltà, non previste né prevedibili", dovute alla "presenza di reperti

archeologici" che avrebbero ritardato l’esecuzione dei lavori e reso più costosi i

lavori di sbancamento;

b) "dalla continua e persistente richiesta di esecuzione di opere. categorie di lavori e

particolari costruttivi, non presenti nei progetti di cui agli atti dell’ 1 febbraio 1977 e

del 3 luglio 78", come sarebbe dimostrato "dalla richiesta di realizzazione di ulteriori

categorie di lavori e particolari costruttivi,formulata con lettera del 4/11/1981 dal

Comune".

Determinatasi l’impossibilità di definire transattivamente e stragiudizialmente la richiesta dei predetti maggiori costi, la S. s.r.l. si è rivolta al T.a.r. Campania, sede di Salerno, chiedendo che venisse accertato il suo diritto al riborso delle spese sostenute per oneri di urbanizzazione non dovuti, e, con l’auspicato esito positivo, la condanna del Comune di Pontecagnano al pagamento delle dette relative somme.

Il T.a.r. adito, sulla base della consulenza tecnica disposta d’ufficio, accoglieva il ricorso e condannava il Comune al pagamento della somma di Lire 118.024,096 (euro 60.954,36) per maggiori oneri rideterminati dal CTU, oltre interessi legali dalla domanda..

Il Comune di Pontecagnano appella la sentenza di primo grado ravvisandovi l’errata qualificazione giuridica di quanto ha formato oggetto della convenzione di lottizzazione, specificando che quanto realizzato dalla S. s.r.l. corrispondeva esattamente a quanto ricompreso in tale oggetto.

Conclude, quindi, per la riforma della sentenza impugnata con il favore delle spese di lite.

Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame ponendosi in linea con la sentenza appellata della quale ha chiesto la conferma, adombrando anche l’esistenza, in convenzione, di un impegno specifico del Comune per il rimborso dei maggiori costi sostenuti dal lottizzante.

All’udienza del 1 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Il primo giudice, ritenuta nella controversia sottoposta al suo esame la propria giurisdizione in base all’art.11 della legge n.241 del 1990, ha concluso il giudizio ritenendo che il lottizzante ha sempre titolo a ripetere dal Comune quanto corrisposto in più ove abbia realizzato beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

E’ però vero che il primo giudice non ha mancato di avvertire che occorre pur sempre " accertare con precisione se la volontà trasfusa dalle parti nella convenzione fosse, o meno, nel senso di corrispondere all’ente pubblico una serie di opere ben determinate, indipendentemente dal loro valore".

Trasferendo tale premessa nella fattispecie esaminata, il primo giudice ha poi dedotto che dalla convenzione stipulata con il Comune di Pontecagnano, essendo stato rigorosamente definito, in base alle tabelle parametriche regionali, il contributo dovuto dai privati lottizzanti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non poteva altrimenti ritenersi che l’impegno assunto da quest’ultimi di eseguire tali opere a scomputo fosse economicamente circoscritto sulla base di tali importi e nei limiti di essi.

Per tal via è stato fatto ricadere sul Comune l’obbligo di restituire ai privati lottizzanti le spese per maggiori costi nella misura rideterminata dal CTU, attesa l’assenza di una volontà delle parti lottizzanti diretta ad offrire una prestazione " a corpo" e non "a misura".

Volontà che secondo il primo giudice è desumibile, in particolare, dalla circostanza che;

1) "al momento della stipula delle convenzioni mancava un progetto esecutivo corredato di computo metrico estimativo, per cui i lavori a farsi risultavano indicati soltanto genericamente (con impossibilità di una loro stima analitica");

2) " una lievitazione del costo delle opere preventivate all’atto della stipula delle convenzioni era stata determinata da difficoltà frapposte dalla Soprintendenza alle Antichità per l’inizio dei lavori e (d)alla necessità di procedere al recupero di vestigia archeologiche durante l’iter di questi ultimi";

3) i costi sarebbero "aumentati per la richiesta di opere aggiuntive, quanto al completamento della scuola elementare, effettuata soltanto in data 28/4/1980, con ordine di servizio del Direttore dei lavori"

Ciò posto, al collegio appare palesemente inadeguato a supportare la conclusione raggiunta, l’argomento utilizzato dal primo giudice sulla base della Ctu di cui s’è avvalso, secondo il quale, non essendo stati definiti dettagliatamente in convenzione i costi delle opere di urbanizzazione che la S. s.r.l. s’era impegnata ad eseguire a scomputo, vista l’assenza di un progetto esecutivo corredato di computo metrico estimativo, gravava sul Comune il corrispondente impegno a rimborsare tali costi anche se fossero stati superiori alla somma dovuta per gli oneri di urbanizzazione prioritariamente definiti in base alle tabelle parametriche regionali.

Vero è, al contrario, ad avviso del collegio, che un importo può essere considerato, in base a convenzione di lottizzazione, utile ai fini dello scomputo, se è stato rigorosamente definito al pari dell’importo su cui lo scomputo si effettua, risolvendosi quest’ultimo in un procedimento di tipo sostanzialmente compensativo per il quale tutte le somme da considerare debbono,necessariamente, essere rigorosamente quantificate per poter conseguentemente affermare che ognuna di essa, nessuna esclusa, è entrata nell’accordo tra le parti ed è stata oggetto degli obblighi reciprocamente assunti.

Ora,dalla piana lettura delle convenzioni,sia la prima del 1977 che la seconda (atto aggiuntivo) del 1978, intervenute tra il Comune appellante e la S. s.r.l. e aventi ad oggetto l’esecuzione di opere a scomputo, in alcun modo si evince, anzitutto, quanto asserito da parte resistente circa un impegno del Comune al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalla società.

E’ consentito invece da esse ricavarne che la prestazione a carico della S. s.r.l., consistendo nell’esecuzione di un edificio completo in ogni sua parte, in sostituzione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere in danaro, venne determinata "a corpo" e non " a misura".

E ciò si deve ritenere, ad avviso del collegio, proprio per l’assenza di un computo metrico estimativo relativo alle opere da eseguire a scomputo.

Neppure la circostanza, ammesso che essa si sia effettivamente verificata, che alle convenzioni non fosse allegato un progetto esecutivo può rilevare, poiché tale ritenuta assenza viene ovviamente colmata assumendo a riferimento il progetto esecutivo in base al quale è stata rilasciata la concessione edilizia, riguardante anche le opere da eseguire a scomputo.

L’obbligazione a carico della S. s.r.l. è consistita nell’esecuzione, in base alla prima convenzione del 1 febbraio 1977, di un edificio completo da adibire a scuola materna, ed in base all’atto aggiuntivo del 3 luglio 1978, nei lavori di completamento del 1° e 2° piano del blocco aule dell’edificio per scuole elementari.

A quest’ultimo riguardo appare rilevante osservare che i lavori riguardanti la scuola elementare sono stati oggetto d’accordo aggiuntivo per consentire alla S. s,r.l. di scomputare i maggiori oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per rideterminazione degli oneri di urbanizzazione calcolati in precedenza in misura inferiore al dovuto.

In relazione a tali lavori, dalla sentenza di primo grado non è dato comprendere quali fossero le opere non previste che la S. s.r.l. sarebbe stata costretta a realizzare, e tanto meno ciò emerge dal richiamato ordine di servizio del Direttore dei lavori del 28 aprile 1980, dal quale si ricava che che la Società stessa veniva sollecitata ad adempiere agli obblighi assunti con l’atto aggiuntivo.

Non possono essere quindi riconosciuti maggiori costi per opere contemplate negli accordi intercorsi in cui la prestazione è stata determina a corpo e non a misura, né possono essere riconosciuti maggiori costi quali quelli determinati "dalle difficoltà, non previste né prevedibili " dovute alla " presenza di reperti archeologici" da cui sarebbero derivati ritardi nell’esecuzione di lavori e reso più costosi i lavori di sbancamento, trattandosi, all’evidenza, di maggiori costi non imputabili al Comune è ricompresi nel rischio d’impresa insito nell’impegno assunto di eseguire le opere a scomputo.

Quanto, infine, ai lavori non previsti nelle convenzioni, fermo quanto già osservato al riguardo, e ricordato che il rimborso dei maggiori oneri di urbanizzazione non è in alcun modo previsto dalla legislazione di settore in caso di opere eseguite a scomputo (v.art. ( legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537),va rilevato che la richiesta della S. s.r.l. s’inquadra dogmaticamente nell’ipotesi dell’azione di arricchimento senza causa che viene rivolta al Comune ai sensi dell’art.2041 cod.civ..

E’ ben noto che tale azione implica che l’arricchimento di una parte sia strettamente correlato alla diminuzione patrimoniale subita dall’altra.

Senonchè, nella fattispecie, tale domanda appare assolutamente infondata posto che le opere aggiuntive in questione sono state realizzate certamente nell’ambito dell’area lottizzata, con presumibile vantaggio dei lottizzanti medesimi, che nessuna prova hanno d’altronde dato circa l’effettivo impoverimento da essi subito per la loro esecuzione, quale fonte dell’arricchimento arrecato al Comune.

L’appello deve essere conseguentemente accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

In considerazione dello svolgimento che il giudizio ha avuto in primo e secondo grado si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite, compresa quella relativa alla consulenza tecnica d’ufficio espleta in primo grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto riforma la sentenza di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle della C.t.u. di primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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