Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 13-04-2011, n. 15012 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

invio parziale.
Svolgimento del processo

Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, con sentenza resa il 2/3/2010 ex art. 444 c.p.p., ha applicato a T.R.A. imputato della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, (guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 3,16 g/l) accertata in (OMISSIS), la pena concordata tra le parti (totali giorni 40 di arresto ed Euro 700,00 di ammenda con sostituzione e pena pecuniaria finale di Euro 2.200,00).

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento appena sopra richiamato e ne ha domandato l’annullamento parziale.

Il ricorso è stato deciso all’udienza pubblica del 21/1/2011 dopo il compimento delle incombenze stabilite dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli impugna la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere e denunzia la omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Il Procuratore Generale ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza nella sola parte in cui omette tale statuizione con rinvio limitato alla detta omissione.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che l’art. 186 C.d.S., comma 2 quater ( D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nel testo novellato D.L. n. 117 del 2007, ex art. 5 convertito in L. n. 160 del 2007, letteralmente stabilisce " le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".

Si deve considerare che la applicazione delle sanzioni accessorie, costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicchè l’annullamento che incide sulle statuizioni relative a quelle sanzioni, non è idoneo a travolgere il patto raggiunto e cristallizzato irrevocabilmente nella sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 624 c.p.p. deve essere pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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