Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 13-04-2011, n. 15009 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento datato 24/3/2009 il Giudice di Pace di Verona ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di C. A. in accoglimento di richiesta formulata in tal senso dal PM presso il Tribunale di Verona.

La parte offesa P.M. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza camerale del 21/1/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5, D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 2 e 17, artt. 409, 410 e 411 c.p.p. per non avere il provvedimento di archiviazione, preso in considerazione alcuna le ragioni della parte offesa opponente, realizzando con ciò una radicale violazione del principio del contraddittorio.

Il testo del provvedimento impugnato consta di un modulo a stampa nel quale è scritto che la richiesta di archiviazione del PM appare condivisibile e accoglibile e ancora è scritto "visto l’atto di opposizione". Nessuna altra espressione significante è scritta nel modello che ne occupa.

Tanto evidenzia una carenza assoluta di motivazione sostituita da una valutazione generica e di stile riferita alla richiesta del PM, e una menzione dell’atto di opposizione che in nessun modo certifica l’avvenuto esame delle ragioni sviluppate in quell’atto. Il provvedimento impugnato deve essere annullato, in conformità ai principi affermati da Cass. SU 15/3/1996 n. 2, con rinvio al Giudice di Pace di Verona.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, senza rinvio, e dispone restituirsi gli atti al g.d.p. di Verona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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