Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-04-2011, n. 2268 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In primo grado è stato impugnato l’atto di sospensione ex lege della domanda per la concessione edilizia e il giudice di primo grado ha dichiarato la inammissibilità del ricorso, sulla base della esistenza, validità, efficacia ed opponibilità, in quanto trascritta, di una servitù di non edificazione che preclude il rilascio di concessioni.

E’ stato proposto appello deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Si è costituito l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello.

Con atto depositato in data 15 febbraio 2011 parte appellante ha dichiarato che a seguito di atti e fatti sopravvenuti e in particolare alla luce delle sopravvenute previsioni del Piano Strutturale e dell’adottato Regolamento Urbanistico del Comune di Follonica, è venuto meno l’interesse alla trattazione dell’appello in questione, con richiesta di compensazione delle spese.

Alla udienza pubblica del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio non può fare altro che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi la improcedibilità dell’appello; sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità dell’appello medesimo. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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