Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 13-04-2011, n. 14997 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna in data 9/7/2010, ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Gup presso il Tribunale di Bologna che aveva ritenuto W.S. responsabile, con altro coimputato giudicato separatamente, del delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis con l’attribuzione della attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la formulazione di un giudizio di prevalenza dell’attenuante speciale sulla aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, "cancellata" da Corte Cost. 8/7/2010 n. 249.

L’imputato W.S. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 21/1/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per errato diniego delle attenuanti generiche pure affidato alla rilevazione di irregolarità dell’imputato sul territorio, per errata considerazione di una aggravante abrogata per intervento della Corte Costituzionale e per il conseguente mal costruito giudizio complessivo sulla entità dei fatti e della pena da correlare ad essi.

Il ricorso proposto non investe l’affermazione di responsabilità dell’imputato oggi ricorrente sicchè l’ambito dello scrutinio riservato a questa Corte ex art. 609 c.p.p., è limitato al controllo della operata determinazione di pena.

La motivazione esplicitamente sviluppata intorno alla incidenza della aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, che ormai risulta dopo l’intervento di Corte Cost. 8/7/2010 n. 249 indebitamente contestata per abrogazione della norma che la prevedeva, rende evidente la avvenuta applicazione di una pena illegale.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitato alla rideterminazione della pena da calcolare senza alcun rilievo della aggravante contestata ma prevista da norma abrogata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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