Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 13-04-2011, n. 14996 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rsona del Dott. Vito D’Ambrosio il quale ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Pesaro che aveva ritenuto C.D. responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica accertata con apposito strumento il 7/5/2006.

L’imputato C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 21/1/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione, è stato proposto per ottenere l’applicazione di legge abolitiva successiva e per denunziare in ogni caso la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso è ben ammissibile e dunque la Corte ha l’obbligo, in una alla facoltà di rilevare le cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., di registrare la entrata in vigore di L. 29 luglio 2010, n. 120, che, tra l’altro, modifica la modulazione delle sanzioni applicabili per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Lo stato di ebbrezza alcolica che rende penalmente punibile la guida di veicoli effettuata in tale stato è quella che si registra ove sia accertato un valore corrispondente ad un tasso minimo alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro secondo la previsione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) novellato da L. 29 luglio 2010, n. 120. La concentrazione dovrà (Regolamento assunto con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379, comma 2) risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di cinque minuti. La concentrazione tra 0,5 g/l e 0,8 g/l dà attualmente luogo ad infrazione solo amministrativa La sentenza impugnata da atto che le due misurazioni strumentali effettuate dai verbalizzanti hanno accertato una concentrazione pari a 0,85 g/l alla prima misurazione e a 0,78 g/l alla seconda.

I fatti menzionati dalla sentenza di merito escludono la esistenza di due misurazioni che concordemente affermino il superamento per due volte del limite di 0,80 g/l e dunque esclude, per causa della novellazione dell’art. 186 poco sopra menzionata, combinata con l’assenza delle dette misurazioni concordi, che i fatti accertati costituiscano ad oggi reato. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato. La mancanza di norme transitorie esclude che debbano essere assunti provvedimenti di comunicazione di questa sentenza all’autorità amministrativa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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