Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-04-2011, n. 2258 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

1. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione VIII, con cui è stato accolto il ricorso n. 1238 del 2009 della Azienda Risorse Idriche Napoli Spa (di seguito A.) avverso il provvedimento del 29 dicembre 2008, con cui il Direttore generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in applicazione dell’art. 40, n. 2, del regio decreto legge n. 1827 del 1935 e dell’art. 32, lett. d), della legge n. 264 del 1949, non ha riconosciuto alla A. la sussistenza del requisito della stabilità di impiego del personale dipendente e, di conseguenza, non la ha esonerata dal contributo contro la disoccupazione volontaria del personale dipendente.

Nella sentenza di primo grado, si afferma che la condizione della stabilità di impiego, dalla quale secondo la normativa discende l’esonero dall’obbligo dell’assicurazione di cui si tratta, sussiste quando ai dipendenti sia riconosciuto uno stato giuridico che non li costringa a lasciare il posto se non per giusta causa (ex art. 2119 c.c.) ovvero per giustificati motivi di licenziamento (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966), occorrendo però, in quest’ultimo caso, che tali giustificati motivi siano stabiliti tassativamente a priori con criteri restrittivi, così da non lasciare al datore di lavoro ampi margini di discrezionalità sulla interruzione del rapporto di impiego.

Nel caso di specie l’art. 51 del CCNL del settore gas e acqua (17 novembre 1995), richiamato dal "Protocollo Federgasacquà in materia di stabilità del rapporto di lavoro (11 marzo 2003), subordina l’interruzione del rapporto di lavoro alla ricorrenza di giustificati motivi di licenziamento che risultano preventivamente e specificamente individuati, in quanto precisati nelle due fattispecie della "incapacità lavorativà ovvero dello "scarso rendimento del dipendente’, e perciò tali da non configurare il mero richiamo al contenuto generico di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Il TAR ha pertanto rilevato la sussistenza nella specie della condizione della stabilità di impiego.

2. Nell’appello, l’Amministrazione statale afferma, in censura della sentenza impugnata, che i due criteri, della "incapacità lavorativà del dipendente ovvero del suo comprovato "scarso rendimento’, lasciano un ampio margine di discrezionalità al datore di lavoro e sono perciò tali da non portare a configurare la condizione della stabilità di impiego del personale dipendente della A..

3. Premesso quanto sopra, il collegio ritiene che l’appello sia infondato e possa perciò essere deciso in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 del Codice del processo amministrativo, poiché:

– l’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 155 ("Norme sui licenziamenti individuali") dispone che "Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa";

– in relazione alla nozione di "giustificati motivi" ai fini della definizione della condizione della stabilità di impiego, che esclude dall’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, la giurisprudenza ha chiarito che i giustificati motivi non devono essere indicati genericamente, come è nell’art. 3 citato, ma essere tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi.(Cass.civ., sez. lav., 16 febbraio 2000, n. 1744);

– nella specie la citata previsione contrattuale, per cui i giustificati motivi di licenziamento sono individuati nella incapacità lavorativa ovvero nel comprovato scarso rendimento del dipendente, risulta chiaramente specifica e precisata al confronto con la disposizione generale dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, dal momento che il "notevole inadempimento" del lavoratore viene con ciò articolato in due fattispecie circoscritte, il cui accertamento comporta evidentemente una concreta e puntuale verifica, idonea a precludere l’esercizio di un’ampia discrezionalità da parte del datore di lavoro, non potendosi invero configurare specificazioni ulteriori se non con la previsione di casistiche di fatto;

– ne consegue che i giustificati motivi si qualificano nella specie come tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi individuati e, perciò, idonei a fondare la condizione della stabilità di impiego che esonera dall’obbligo dell’assicurazione di cui si tratta.

4. La reiezione del motivo d’appello comporta l’irrilevanza, in questa sede, della ulteriore ed autonoma ragione posta a base della gravata sentenza (e cioè della constatata contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa, derivante dal fatto che il Ministero ha respinto l’originaria istanza dell’appellata, pur avendo accolto una analoga istanza formulata da un’altra società).

6. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe n. 213 del 2011.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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