Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 13-04-2011, n. 15122 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da R.G. – detenuto in espiazione della pena della reclusione di anni sedici e giorni dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore Generale di Napoli del 29 dicembre 2009 – avverso l’ordinanza in data 8 gennaio 2010, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata in relazione al periodo dal 15 gennaio 2001 al 21 ottobre 2004, per avere il reclamante commesso, successivamente, in libertà nuovi reati.

Il Tribunale motivava la sua decisione rilevando che il giudizio sul comportamento extramurario del R., che, dopo il periodo di detenzione, aveva, in stato di libertà, continuato a delinquere, doveva entrare a far parte della valutazione complessiva della sua condotta, e che, a prescindere dall’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione e dalla verifica della perduranza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, la condotta tenuta dimostrava la mancata adesione all’opera di rieducazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione R. G., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo.

Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando di non avere commesso alcun reato, durante l’espiazione della pena e durante la fase di accertamento dell’ipotesi delittuosa, e di essere meritevole del beneficio per il comportamento tenuto all’interno degli istituti penitenziari, probativo, in assenza di alcuna censura, della effettiva partecipazione all’opera di rieducazione, assumendo rilevanza secondaria i precedenti e i reati commessi dopo l’espiazione della pena.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 Ord. Pen., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando sia considerato dimostrativo della non effettiva partecipazione del soggetto alla precedente opera di rieducazione, esprimendo il sostanziale rifiuto della risocializzazione cui le attività di trattamento sono preordinate (Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004, dep. 19/04/2004, Prandin, Rv. 227977; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, dep. 10/10/2007, Negri, Rv. 237509; Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010, dep. 03/06/2010, Monteleone, Rv. 247423).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il R., in epoca successiva al periodo di detenzione, e in particolare a quello cui si riferisce la richiesta di liberazione anticipata (15 gennaio 2001 – 21 ottobre 2004), inserito quale presofferto nel provvedimento di cumulo in espiazione, ha commesso nuovi reati, in materia di violazione delle misure di prevenzione il 23 marzo 2005 e della normativa contro la mafia il 23 gennaio 2006.

Il giudizio espresso dal Tribunale, sulla base dei dati fattuali acquisiti, in merito alla mancanza di prova di adesione reale, e non solo formale, del R. all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti dalla struttura carceraria, dimostrata dal detto comportamento extramurario, successivo al ritorno in libertà, non trascurabile nella valutazione complessiva da compiersi della condotta del richiedente, anche a prescindere dalla verifica dei perduranti collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata, è conforme ai predetti principi di diritto ed è sorretto da adeguata motivazione, che lo rendono immune da vizi sindacabili in questa sede.

La deduzione del ricorrente che la corretta condotta carceraria tenuta, durante il periodo di esecuzione della pena e durante il periodo di accertamento del reato, è indice della sua partecipazione all’opera di rieducazione, con implicita valutazione di irrilevanza della non contestata commissione da parte sua dei reati indicati nell’ordinanza, dimostra il rilievo dato ad un giudizio parziale e formale, contrario alla stessa finalità di risocializzazione delle attività di trattamento e alla rado dell’invocato istituto.

4. Conseguono la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *