Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-04-2011, n. 2254

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. E. R., cittadino albanese, riferisce di aver fatto ingresso in Italia nell’anno 1997 e di avere ottenuto nel corso degli anni più volte il rinnovo del permesso di soggiorno (l’ultimo dei quali reso efficace sino al 4 gennaio 2007).

Egli riferisce, altresì, di aver richiesto in data 6 novembre 2006 alla Questura di Bolzano il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Tuttavia, con nota in data 2 marzo 2007 la Questura di Bolzano comunicava di ritenere che ostasse al rilascio del permesso in questione la circostanza per cui l’odierno appellante fosse stato condannato in data 19 dicembre 2006 dal Tribunale di Bolzano per il reato di violenza sessuale (art. 609bis, cod. pen.).

La Questura riteneva, infatti, che la condanna in questione fosse ostativa al rilascio del richiesto titolo.

Pertanto, l’appellante dichiarava di rinunciare al rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, al tempo stesso, chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno (peraltro, medio tempore già scaduto) già in precedenza a lui rilasciato per motivi di lavoro.

Tuttavia, con il provvedimento in data 30 gennaio 2008 la Questura di Bolzano respingeva l’istanza di rinnovo, ritenendo che vi ostasse la richiamata sentenza di condanna riportata nel dicembre del 2006.

Secondo la Questura, infatti, "(la richiamata condanna) costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di rinnovo in argomento, in quanto ha determinato la mancanza di un requisito richiesto per l’ingresso ed il soggiorno di un cittadino straniero nel territorio dello Stato".

Col ricorso n. 93 del 2008, il diniego veniva impugnato dal sig. E. R. dinanzi al Tribunale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, il quale respingeva il ricorso.

Secondo i primi Giudici, in particolare:

– la condanna riportata nel corso del 2006 per un grave reato in materia di libertà sessuale costituisce elemento ostativo all’ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale (nonché, in via mediata, al rinnovo del permesso di soggiorno – in tal senso: comma 3 dell’art. 4, d.lgs. 286, cit.);

– a fronte di reati di carattere "ostativo’, non si fa luogo ad alcuna indagine sulla pericolosità sociale dello straniero, atteso che in siffatte ipotesi la valutazione negativa è stata compiuta – per così dire – "a montè dal legislatore, attraverso la tipizzazione delle più gravi tipologie di reato e l’attribuzione a ciascuna di esse di una specifica valenza ostativa al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno;

– non rileva in contrario la circostanza per cui la condanna in sede penale sia intervenuta a seguito di c.d. "patteggiamentò ( art. 444, c.p.p.), né il fatto che all’interessato siano state riconosciute le circostanze attenuanti di cui all’art. 62bis, cod. pen., nonché il beneficio della sospensione condizionale della pena;

– per quanto concerne, poi, la mancata traduzione del provvedimento di rigetto in lingua comprensibile all’interessato, il Tribunale richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale circostanza non rileva ai fini della legittimità del provvedimento, ma – al più – può rappresentare elemento da valutare al fine di riconoscere il beneficio dell’errore scusabile (e la conseguente rimessione in termini) in relazione alla proposizione dell’impugnativa in sede giurisdizionale.

La sentenza del TAR è stata gravata in sede di appello dal sig. E. R., il quale ne ha chesto l’integrale riforma, articolando un unico motivo di doglianza (Violazione di legge in relazione all’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98 – Difetto di motivazione).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011 il procuratore dell’appellante riferiva che, nelle more del giudizio, al sig. E. R. è stato accordato il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno e che il relativo provvedimento non è stato in alcun modo condizionato dall’Amministrazione appellata all’esito del presente giudizio.

La difesa dell’appellante, quindi, concludeva nel senso dell’improcedibilità del gravame.

Ad avviso del Collegio, la circostanza riferita dalla difesa dell’appellante (e il fatto che, secondo quanto riferito, il rinnovo del permesso sia stato accordato senza condizione alcuna) depone nel senso dell’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse (conformemente, del resto, all’espressa richiesta in tal senso da parte della difesa di parte appellante).

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del secondo grado di lite fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n.9020 del 2009, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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