Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 13-04-2011, n. 15038 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.S.G. propone ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Caltanissetta del 4 febbraio 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di oltre L. seicento milioni, secondo l’ipotesi di accusa da lui commesso nella qualità di amministratore della cooperativa a responsabilità limitata CO.GR.IN, dichiarata fallita dal Tribunale di Enna con sentenza del 20 luglio 2000.

Deduce il ricorrente difetto di motivazione sulla valutazione dei fatti, atteso che a suo dire era risultato pacificamente come il reato fosse stato commesso quando lui non era più amministratore del sodalizio, essendo stato sostituito nella carica da L. N.. Il ricorso è destituito di fondamento.

La sentenza impugnata infatti da conto di come la distrazione fosse emersa alla chiusura dell’esercizio 1999/2000, e cioè il 31 maggio 2000, con il deposito del bilancio relativo, e di come effettivamente il L.S. avesse dimesso la carica di amministratore il 14 maggio precedente, ma chiarisce l’irrilevanza della cessazione dall’incarico dell’imputato, in considerazione della constatazione della assoluta regolarità dei bilanci di tutti gli anni precedenti, mentre l’ammanco evidenziatosi alla chiusura di quell’esercizio si era verificato certamente nel corso della sua gestione, e tanto risultava confermato oltre che dal mero dato contabile, anche dalla testimonianza del componente del consiglio di amministrazione G. V. e da quella del maresciallo della Guardia di Finanza M.A., autore dell’indagine di polizia giudiziaria.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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