Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-04-2011, n. 2247 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col ricorso n. 8574 del 2001 (notificato il 2 luglio 2001, depositato il 13 luglio 2001), il ricorrente ha impugnato al TAR per il Lazio il decreto del Direttore generale delle risorse forestali montane ed idriche del Corpo forestale dello Stato, Divisione IV, n. 51 del 27 luglio 2000, con il quale la sig. M. è stata nominata in prova nella qualifica di operatore, profilo professionale operatore amministrativo, ai sensi della legge n. 201 del 1995 ed in applicazione della legge n. 485 del 1968, come abrogata e sostituita dalla legge n. 68 del 1999.

Il TAR adito ha dichiarato irricevibile il ricorso perché l’impugnato decreto n. 51 del 27 luglio 2000 era conosciuto da parte del ricorrente almeno sin dalla data del 24 gennaio 2001, ossia dalla data del deposito presso il Tribunale di Rieti – sezione lavoro – del ricorso con il quale questi ha richiesto la dichiarazione del suo diritto all’assunzione ai sensi della legge n. 482 del 1968 presso il Corpo forestale dello Stato in qualità di operatore amministrativoanalista contabile.

Ad avviso del TAR, la notificazione del ricorso, in data 2 luglio 2001, era certamente tardiva rispetto ad una piena conoscenza acquisita il 24 giugno 2001.

L’appellante ha censurato la pronuncia del giudice di primo grado, affermando che non poteva dirsi pienamente provata l’acquisizione della piena conoscenza del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio la originaria controinteressata che, in data 20 gennaio 2001, ha depositato memoria difensiva.

All’udienza del 1° febbraio 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, il TAR per il Lazio ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso di primo grado n. 8574 del 2001 (notificato il 2 luglio 2001).

Il TAR ha ritenuto che l’impugnato decreto n. 51 del 27 luglio 2000 fosse conosciuto da parte del ricorrente almeno sin dal 24 gennaio 2001, ossia dalla data del deposito presso il Tribunale di Rieti – sezione lavoro – del suo ricorso con il quale questi ha richiesto la dichiarazione del suo diritto all’assunzione ai sensi della legge n. 482 del 1968 presso il Corpo forestale dello Stato in qualità di operatore amministrativoanalista contabile, previa declaratoria di invalidità dell’assunzione della controinteressata (disposta con l’atto impugnato in primo grado).

Col gravame in esame, l’originario ricorrente ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia dichiarato ricevibile e sia accolto, perché fondato.

2. Ritiene la Sezione che la sentenza gravata vada confermata.

La circostanza che il ricorrente avesse chiesto al giudice del lavoro la declaratoria della estinzione dell’assunzione della controinteressata è indice della piena consapevolezza dell’avvenuta emanazione del provvedimento di nomina emesso il 27 luglio 2000.

Inoltre, dalla sentenza del tribunale di Terni 18 febbraio 2002, n. 60053, emerge che in quel giudizio si erano costituiti sia il Ministero per le politiche agricole e forestali che l’odierna controinteressata, i quali – sulla base del deposito del contestato atto di assunzione – avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, che ha poi accolto tale eccezione richiamando l’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L’interessato, prima di attendere l’esito di quel giudizio, ma dopo circa sei mesi da quel deposito, ha proposto il ricorso di primo grado.

Non può neppure essere disposto d’ufficio il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, in considerazione della pacifica natura autoritativa degli atti di nomina nel Corpo forestale e della conseguita inoppugnabilità dell’atto emesso il 27 luglio 2000.

3. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6366 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore della controinteressta costituita, sig.ra M. V., della somma di Euro2.000,00 (euro duemila/00), oltre gli accessori di legge, per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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