Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 13-04-2011, n. 14978 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’8.5.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari disponeva la custodia cautelare in carcere di G.V.M. indagato per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva istanza di riesame.

Il Tribunale di Bari con ordinanza 27.9.2010 dichiarava inammissibile il ricorso perchè proposto dal difensore di fiducia dopo che era decorso il termine per la proposizione del riesame da parte del difensore d’ufficio.

Evidenziava il Collegio che il G. era stato dichiarato latitante con provvedimento del GIP in data 31.5.2010 e con tale provvedimento gli era stato assegnato un difensore d’ufficio al quale, a norma dell’art. 296 c.p.p., comma 2 risultava notificato in data 21.6.2010 l’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare rimasta ineseguita. Aggiungeva che a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 2 il termine per la richiesta di riesame decorre per il latitante dalla data di notifica dell’ordinanza eseguita a norma dell’art. 165 c.p.p., ossia dalla notifica presso il difensore d’ufficio, mentre per il difensore decorre dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare, a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 3.

Il difensore di fiducia aveva proposto l’istanza di riesame entro 10 giorni dall’esecuzione della misura, a seguito di cattura del latitante, tale istanza secondo il Tribunale era però da ritenersi inammissibile in quanto essendo unico l’ufficio di difesa, doveva essere proposta dal difensore d’ufficio nei termini.

Secondo il Tribunale non ricorreva neppure l’ipotesi di cui all’art. 309 c.p.p., comma 2, ultima parte, perchè l’indagato non aveva provato di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento ed anzi dal verbale di arresto era dato apprendere che il G. era già a conoscenza del provvedimento restrittivo pendente a suo carico.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 309 e 165 c.p.p. per violazione di legge processuale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta il ricorrente che al difensore d’ufficio non veniva consegnata copia dell’ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell’art. 165 c.p.p. con la conseguenza che i termini per l’impugnazione decorrono dall’esecuzione della misura.

Il ricorso è fondato.

La dichiarazione di latitanza, con riguardo alla notifica dell’ordinanza cautelare ed alle conseguenze in materia di impugnazione, impone, a garanzia della difesa, una duplice serie di adempimenti, taluni destinati al difensore, in quanto tale, altri all’interessato.

Per il difensore (nominato, ove occorra, d’ufficio) deve essere depositata in cancelleria copia dell’ordinanza custodiale ineseguita;

deve essergli notificato avviso del deposito, e da tale momento decorrono nei suoi confronti i termini per la richiesta di riesame ( art. 296 c.p.p., comma 2, e art. 309 c.p.p., comma 3).

Al latitante l’ordinanza va invece notificata nelle forme previste dall’art. 165 c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 309 c.p.p., comma 2, e cioè mediante consegna di copia al difensore – adempimento autonomo, non ripetitivo e finalizzato ad assicurare ad un soggetto, non in grado di accedere alla cancelleria, una possibilità di effettiva conoscenza del contenuto dell’atto.

Da detta notifica, eseguita nelle mani del difensore, ma destinata all’interessato, decorre per quest’ultimo, a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 2, il termine per la richiesta di riesame, salvo differimento al momento della cattura, ove l’indagato provi il difetto di tempestiva conoscenza.

Deve aggiungersi che, nel caso in cui le notifiche di cui all’art. 296 c.p.p., comma 2 – destinata al difensore – e art. 165 c.p.p. – destinata all’interessato – siano avvenute in momenti differenti, con conseguente diversa decorrenza del termine per proporre l’istanza di riesame, deve trovare applicazione il principio generale stabilito dall’art. 585 c.p.p., comma 3, e quindi per entrambi i soggetti legittimati opera il termine che scade per ultimo.

Per l’applicabilità del detto principio in materia cautelare e, specificamente, riguardo al riesame di provvedimenti "de libertate", si è espressa in più occasioni questa Corte (cfr. Cass. Sez 5 n. 42363/04 Rv 230001; Cass Sez. 1 n. 6613/1998 Rv 212279; Cass., Sez. 3, 16.11.1995, Palestra; 13.2.1996, Giuliani ed altri; Sez. 6, 9.3.1992, Ronco).

Ricostruita nei modi ora indicati la disciplina dei termini per la richiesta di riesame nel caso di latitanza, deve affermarsi la fondatezza della censura mossa alla pronuncia di inammissibilità, emessa in considerazione del mero decorso dei 10 giorni dall’avviso di deposito al difensore d’ufficio, effettuato a norma dell’art. 296 c.p.p., comma 2. Nessun accertamento è stato infatti effettuato dal Tribunale circa l’esecuzione della notifica all’indagato nelle forme di cui all’art. 165 c.p.p., dalla quale, se posteriore, decorrerebbe il termine per la richiesta di riesame (in caso di omissione, la decorrenza andrebbe fissata al momento della cattura in forza dell’art. 309 c.p.p., comma 1).

L’ordinanza impugnata va perciò annullata per nuova verifica dell’ammissibilità del riesame tenuto conto dei principi prima enunciati e, ove all’esito la richiesta risulti tempestiva, per l’esame del merito".

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso – Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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