Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-04-2011, n. 2238 Benefici combattentistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, già in servizio presso la sede provinciale dell’Inps di Vicenza con la qualifica di dirigente, rassegnò le proprie dimissioni in data 31 ottobre 1996, chiedendo il riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, in base al quale ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta (…), anziché l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio (…) va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

Solamente al momento della liquidazione egli si accorse di non aver ottenuto quanto richiesto.

La sentenza appellata ha riconosciuto il beneficio, ritenendo irrilevante il sistema di conferimento della qualifica superiore e ancor meno il mutamento di sistema di promozione, ma unicamente la sua esistenza nell’ordinamento.

Propone appello l’INPS richiamando le decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato I dicembre 1995, n. 33 e 34, per le quali il beneficio previsto dall’art., 2 comma 2, l. 24 maggio 1970 n. 336, come interpretato dall’art. 3, l. 9 ottobre 1971 n. 824, consistente nell’attribuzione, a talune categorie di dipendenti pubblici, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione all’atto della cessazione dal servizio, ovvero, in alternativa, l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, e conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, non può essere più applicato nel nuovo ordinamento strutturato per qualifiche funzionali, non essendo questo assimilabile al precedente ordinamento per carriere.

Si è costituito in giudizio il dottor M., sostenendo l’infondatezza dell’appello.

All’udienza del 1° febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello merita accoglimento, in considerazione dei principi enunciati dalle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1° dicembre 1995, n. 33 e 34, per le quali nel nuovo ordinamento del personale fondato nelle qualifiche funzionali non era applicabile l’articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, come interpretato dall’articolo 3 della legge n. 824 del 1971, attraverso l’attribuzione del trattamento economico della qualifica funzionale superiore.

Con argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, le richiamate decisioni hanno osservato che, dovendosi ricercare la corrispondenza delle vecchie carriere con gli assetti del nuovo ordinamento del personale, esse ad altro non possono essere equiparate se non alle nuove qualifiche funzionali.

La caratteristica delle carriere, infatti, era che alla qualifica iniziale di ognuna di esse si accedeva mediante pubblico concorso, mentre all’interno di ogni carriera l’impiegato passava dalla qualifica iniziale a quelle superiori, svolgendo appunto la propria "carriera", per anzianità senza demerito o per scrutinio per merito distinto o per concorso per merito distinto o per concorso speciale interno.

L’accesso ai vari gradi o qualifiche della carriera costituiva la progressione che l’impiegato poteva attendersi normalmente, al più affrontando a suo tempo la comparazione con i colleghi; mentre tra una carriera e l’altra vi era la censura del pubblico concorso, vale a dire che l’impiegato poteva accedervi come tutti gli altri cittadini.

Ora, con le nuove qualifiche funzionali, la regola generale, sancita dall’articolo 7 della legge n. 93 del 1983 e ripetuta dalle varie leggi dei diversi settori del pubblico impiego, è che l’accesso alle diverse qualifiche avviene per pubblico concorso.

Pertanto le vecchie carriere non possono essere equiparate che alle nuove qualifiche funzionali, con la conseguenza che deve negarsi la possibilità di applicare la legge n. 336 del 1970 attribuendo il trattamento economico della qualifica funzionale superiore.

Risulta dunque a tal fine irrilevante la conservazione della qualifica di primo dirigente, che l’appellato aveva conseguito ai sensi dell’art. 25 del d.lg. n. 209 del 1993.

2. Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato e va accolto.

Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado n. 3388 del 1997.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 1353 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, rigetta il ricorso di primo grado n. 3388 del 1997.

Condanna l’appellato al pagamento in favore dell’INPS della somma omnicomprensiva di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per i due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *