Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 969/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 337/2009, proposto da KURTI ARBEN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Cappato e Daniela Omizzolo con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

PER L’ANNULLAMENTO

del decreto del Questore di Rovigo del 21.10.2008 Cat. A.12/Imm. n. 61/08 Ps, notificato il 6.11.2008, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso, notificato il 5 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 3 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Referendario M. Perrelli), l’avv. Cappato per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Gasparini per la P.A.,

considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Questore di Rovigo ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata dal ricorrente.

A fondamento del diniego di rinnovo il Questore ha posto i molteplici procedimenti penali pendenti a carico di Kurti Arben e le condanne emesse nei di lui confronti, sebbene non relative a reati ostativi ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, elementi tutti sintomatici della sua attuale pericolosità sociale, nonché l’assenza di documentazione atta a dimostrare, a partire dall’anno 2004 sino alla data di emissione del diniego, l’esistenza di leciti mezzi di sostentamento.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato in relazione alla motivazione della pericolosità sociale: 1) per eccesso di potere per sviamento, per errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto e per travisamento dei fatti poiché, dalla definizione riportata, accanto ai deferimenti all’autorità giudiziaria richiamati nel provvedimento impugnato non sarebbe possibile desumere le fattispecie di reato esattamente ascritte al Kurti Arben; 2) per eccesso di potere per contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione e per violazione del principio del giusto affidamento giacché alla data del 29 settembre 2005 già sussistevano i deferimenti e le condanne indicate nel diniego impugnato; 3) per eccesso di potere per assenza dei presupposti e per carenza di istruttoria perché i deferimenti all’autorità giudiziaria indicati nel provvedimento impugnato sarebbero irrilevanti ai fini del diniego, atteso che non rappresentano neanche indizi di colpevolezza e che le condanne irrogate sono tutte relative a reati bagatellari. Il ricorrente ha, inoltre, lamentato l’illegittimità del diniego impugnato anche con riguardo alla dedotta insussistenza di fonti lecite di sostentamento per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 1423/1956 e 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 poiché l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dal 2004 non sarebbe sintomatica dell’assenza di reddito proveniente da fonti lecite.

L’Amministrazione dell’Interno, ritualmente costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto l’inammissibilità della relazione della Questura e dei relativi allegati poiché le motivazioni del provvedimento impugnato non possono essere integrate da successive considerazioni svolte dall’amministrazione in sede giurisdizionale, specificando che il deferimento del 14 febbraio 2007 non risulta iscritto presso il registro delle notizie di reato della competente Procura della Repubblica, il deferimento del 16 maggio 2007 per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti non si è ancora concretizzato in alcuna pronuncia di condanna da parte del giudice penale e che la condanna della Corte di Appello di Venezia del 14 febbraio 2008 per evasione concerne un reato bagatellare.

Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti motivazioni.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno richiedono la verificabile ricorrenza di precisi presupposti, deducibili dagli articoli 4, 5, comma 5, e 13, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998: tali presupposti coincidono con la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza (implicanti il possesso di un alloggio), la regolare attività lavorativa e la condotta di vita corretta, tali da far escludere, in via prognostica, ogni possibile pericolosità sociale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17.5.2006, n. 2852; Cons. Stato, sez. VI, 10.10.2006, n. 6018).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la decisione della fattispecie oggetto di ricorso possa fondarsi sul predetto consolidato orientamento dal quale non si rinvengono valide ragioni per discostarsi.

Nello specifico il Collegio osserva, innanzitutto, che se è pur vero che la maggior parte dei precedenti penali a carico del ricorrente è antecedente al 2005, non è revocabile in dubbio che nel 2007 Kurti Arben sia stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e per quello di guida in stato di alterazione psico – fisica per sostanze stupefacenti, nonché la condanna riportata nel 2008 per il reato di evasione da misure alternative alla detenzione.

Orbene, tali condanne, ancorchè riferite a reati non ostativi all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato (comma 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/19989, unitamente ai molteplici recenti deferimenti all’autorità giudiziaria legati alla detenzione e al traffico delle sostanze stupefacenti (2003 e 2007), appaiono non solo significative del mancato inserimento sociale del ricorrente, ma altresì sintomatiche di una condotta idonea a suscitare un particolare allarme sociale.
Né siffatta valutazione di pericolosità sociale del ricorrente (resa attuale dagli ultimi deferimenti all’autorità giudiziaria presi in considerazione dall’amministrazione procedente) appare inficiata, come si sostiene nel ricorso, dalla mancata specificazione del fatto reato ascritto di volta in volta al Kurti Arben ovvero dalla declaratoria di estinzione per prescrizione di alcune delle denunce sporte nei di lui confronti. Tali censure, infatti, avrebbero avuto rilievo laddove l’amministrazione si fosse limitata a richiamare le condanne inflitte al ricorrente come cause ostative al rinnovo del titolo di soggiorno, e non invece se, come è avvenuto nel caso in esame, tutti i detti comportamenti risultano evidenziati come sintomi evidenti del mancato inserimento sociale e di una condotta di vita non conforme alle regole sociali e giuridiche vigenti nel territorio nazionale.

Né appare, infine, meritevole di accoglimento il motivo di doglianza fondato sulla mancata corretta valutazione della sussistenza dei mezzi leciti di sostentamento.
Anche sotto tale aspetto, infatti, il giudizio espresso dal Questore sembra avere tenuto in adeguata e motivata considerazione non solo l’assenza di qualsiasi documentazione comprovante l’esistenza di fonti lecite di sostentamento (quali le dichiarazioni fiscali ovvero i bilanci dell’impresa), ma anche la mancata dimostrazione dello svolgimento di qualsiasi occupazione lavorativa ( non potendosi a tal fine reputare sufficiente l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio). Tali considerazioni risultano ulteriormente rafforzate dal fatto che avendo il Kurti Arben sostenuto di esercitare l’attività di commercio all’ingrosso di autoveicoli, tale attività sarebbe stata, mentre ciò è mancato, facilmente dimostrabile attraverso idonea documentazione.

Appare, infine, del tutto irrilevante ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro il fatto che il ricorrente sia coniugato con una cittadina italiana.
Sulla scorta delle predette argomentazioni il Tribunale ritiene, quindi, che nell’adottare il provvedimento di diniego impugnato, la Questura abbia tenuto in adeguata considerazione la previsione di cui al comma 5 dell’art. 5, d.lgs. n. 286/1998, a tenore del quale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *