T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 503 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente, medico ospedaliero in servizio presso l’Ospedale civile "Ferrari" di Castrovillari, ha esposto che, essendosi reso vacante il ruolo di primario per decesso del dott. G.M., nel periodo che va da 2 settembre 1994 al 31 gennaio 2000, ha svolto le predette mansioni superiori.

Il ricorrente lamenta che per l’esercizio di tali mansioni non avrebbe ricevuto alcuna differenza retributiva, ad eccezione di quella relativa al periodo che va dal 1° novembre 1994 al 31 maggio 1995.

Con il presente ricorso chiede, pertanto, che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 29, comma 2, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, gli vengano corrisponde le somme cui ha diritto.

2.- Nonostante sia stata regolarmente intimata l’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

3.- Con ordinanza n. 67 del 2009 questo Tribunale ha ordinato al direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria locale n. 2 di Castrovillari di depositare in giudizio "una relazione illustrativa e la correlativa documentazione inerente alla attività lavorativa svolta" dal ricorrente nel periodo che va "dal settembre 1994 sino al 31 gennaio 2000". In particolare, si era chiesto di indicare "quali erano le qualifiche per cui è stato assunto e quali sono state le eventuali qualifiche superiori cui è stato assegnato indicando le determinazioni formali emanate dagli organi competenti, l’esistenza, in relazione alla qualifica ricoperta, di posti vacanti in pianta organica, il trattamento economico corrisposto specificando, con riferimento a quest’ultimo profilo, in relazione a quale qualifica tale trattamento è stato corrisposto".

L’amministrazione non ha ottemperato.

Con ordinanza n. 329 del 2010 è stato rinnovato l’ordine istruttorio, specificando che "qualora la p.a. persista nella mancata ottemperanza al predetto onere probatorio, l’ommissione verrà valutata ai sensi dell’art. 116 c.p.c.".

Anche tale ordine è rimasto inevaso.

4.- Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che il dipendente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo in cui lo stesso ha di fatto svolto mansioni superiori in presenza di una espressa previsione legislativa che riconosce tale diritto (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2008).

Nello specifico settore del lavoro alle dipendenze delle unità sanitarie, esiste una norma puntuale – l’art. 29 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) – che consente "variazioni del trattamento economico" nel caso in cui il dipendente sanitario sia stato adibito a mansioni superiori per un periodo superiore a sei mesi.

La giurisprudenza amministrativa ritiene, però, al fine di contemperare i valori posti dall’art. 36 della Costituzione e dalle altre esigenze costituzionali legate alla struttura del rapporto alle dipendenze della p.a., che, affinché possa riconoscersi tale "diritto" alle differenze retributive, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni "implicite" nel sistema normativo di riferimento: la vacanza del posto in organico di livello corrispondente alle mansioni espletate di fatto; l’effettivo esercizio per un periodo, nella specie, superiore a sessanta giorni; l’avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale, emanato cioè dall’organo competente a gestire le risorse umane ed a provvedere alla copertura del posto, e consapevolmente teso a sopperire alla carenza di organico, dando atto dell’indispensabilità dell’attribuzione dei compiti di livello superiore al dipendente (Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 2009, n. 1810; Id., sez. V, 10 luglio 2000, n. 3845; Id., 4 aprile 2004, n. 1960; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 11).

Nel caso in esame deve ritenersi che tutte le condizioni sopra esposte ricorrono.

A tale conclusione questo Tribunale perviene sia valutando la documentazione prodotta agli atti sia, soprattutto, il comportamento dell’amministrazione resistente. Quest’ultima, infatti, per ben due volte non ha ottemperato all’ordine disposto da questo Tribunale di depositare la documentazione che era nella sua esclusiva disponibilità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.(si v. ora art. 64, comma 4, cod. proc. amm.) da tale comportamento sono desumibili argomenti di prova da valutare favorevolmente per il ricorrente.

In definitiva, deve riconoscersi il diritto di quest’ultimo alla corresponsione da parte dell’amministrazione resistente delle differenze retributive relative al periodo che va dal 2 settembre 1994 al 31 gennaio 2000, ad eccezione di quelle relative al periodo compreso tra il 1° novembre 1994 e il 31 maggio 1995. Sulla somma da corrispondere devono essere computati gli interessi legali fino al soddisfo.

5.- In applicazione della regola della soccombenza condanna l’amministrazione alla corresponsione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000, oltre iva e cpa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) accoglie la domanda volta ad ottenere la corresponsione, per il periodo indicato nella parte motiva, delle differenze retributive e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle relative somme spettanti al ricorrente, oltre interessi fino al soddisfo;

b) condanna l’amministrazione alla corresponsione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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