Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14984 Premio contributo assicurativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 ottobre 2006, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame svolto dall’IPSEMA contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla CO.MA.RIT (Costruzioni marittime Italiane)s.p.a. avverso la cartella esattoriale notificatale per il pagamento di contributi IPSEMA, aveva dichiarato la nullità della cartella.

2. La Corte territoriale puntualizzava che :

– il primo giudice riteneva nulla la cartella, per decadenza ( D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25), perchè non notificata entro l’anno successivo alla notifica dell’accertamento alla CO.MA.RIT (Costruzioni marittime Italiane) s.p.a.;

– l’Istituto di previdenza censurava la sentenza del primo giudice per aver erroneamente ritenuto applicabile, alla fattispecie, la decadenza di cui all’art. 25 cit., posto che detta norma prevedeva la decadenza dei contributi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, e non alla data della notifica del provvedimento;

– esattamente il primo giudice aveva applicato la citata disposizione, dando rilievo all’anno successivo alla data di notifica del provvedimento, e non al termine fissato per il versamento, applicandosi, nella specie, la seconda ipotesi prevista dalla citata disposizione (contributi e premi dovuti in forza di accertamento degli uffici);

– il termine di decadenza doveva raccordarsi al momento in cui il credito diventava certo: dal termine del pagamento, con riferimento a premi e contributi non versati dal debitore e, nella diversa ipotesi di contributi e premi dovuti in forza di accertamento degli uffici, dalla notifica dell’accertamento;

– si trattava, nella specie, di credito sorto a seguito di accertamento, con provvedimento notificato il 19 novembre 1999, onde la decadenza maturava al 31 dicembre 2000, per cui all’epoca dell’emissione del ruolo, il 9 maggio 2001, l’IPSEMA era decaduta dall’azione di recupero del credito contributivo;

– la tesi dell’inapplicabilità della disposizione non era condivisibile giacchè l’art. 36, comma 6, del citato D.Lgs. in tema di entrata in vigore della norma al 1 luglio 1999, modificato dalla L. n. 38 del 2000, art. 78, comma 24, secondo cui le disposizioni dell’art. 25 cit. trovavano applicazione per contributi e premi non versati e accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 20011 era inapplicabile ratione temporis, trattandosi di notifica avvenuta in regime di perentorietà dei termini (per la notifica), in epoca antecedente alla L. n. 193 del 2001 che aveva soppresso i termini di notifica di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. 3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’IPSEMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Solo la COMART s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Il Banco di Napoli e l’Inps sono rimasti intimati.
Motivi della decisione

4. Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36, per aver la corte di merito ritenuto applicabili i termini previsti dall’art. 25 cit. con riferimento a contributi obbligatoli, relativi a navi di proprietà della COMARIT, determinati in sede di autoliquidazione effettuata dallo stesso armatore, come da documenti prodotti nel giudizio di legittimità. Per l’Istituto di previdenza doveva eventualmente trovare applicazione la prima ipotesi (lett. a) del citato art. 25, onde i termini di decadenza dovevano essere fissati entro il 31 dicembre dell’anno successivo (quindi il 31 dicembre 2001) al termine fissato per il versamento, il 16 febbraio 2000, alla stregua del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 44, come modificato dalla L. n. 144 del 1999, art. 55, comma 5. Inoltre, il ricorrente, deduceva di aver sollevato l’eccezione di inapplicabilità dei termini di cui all’art. 25 cit., eccezione rigettata nei gradi di merito con motivazione non immune da censure. Il motivo si conclude con la formulazione di due quesiti di diritto.

5. Osserva il Collegio che, in disparte il rilievo che risultano nel ricorso del tutto omesse le date di iscrizione a ruolo dei pretesi crediti ed il relativo periodo di riferimento, come la data di consegna del ruolo, (omissioni che ne infirmerebbero l’ autosufficienza, il ricorso non è meritevole di accoglimento per aver FIPSEMA incentrato e limitato le censure avverso la sentenza impugnata alla violazione della disciplina applicabile in tema di decadenza, non censurando specificamente, con vizio di motivazione, l’accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale per approdare alla affermata applicabilità, nella specie, del termine decadenziale rissato al 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento.

6. In particolare, il ricorrente si è limitato a denunciare la violazione di legge in ordine alle disposizioni del D.Lgs. n. 46 cit., evidenziando l’erronea sussunzione della fattispecie nell’art. 25, comma 1, ovvero nel discrimen posto nelle lettere a) e b) della citata disposizione, tra contributi non versati dal debitore (lett. a) e contributi dovuti in forza di accertamento degli uffici (lett. b), senza, in alcun modo censurare, per vizio di motivazione, la statuizione in ordine al fatto specifico, controverso e decisivo costituito dalla certezza del credito contributivo dell’Istituto ancorata, dalla Corte di merito, alla notifica dell’accertamento, versandosi in ipotesi di contributi dovuti in forza di accertamento degli uffici.

7. L’omessa doglianza in ordine alla motivazione della Corte territoriale -che ha ritenuto indubbio il credito sorto "a seguito di accertamento il cui provvedimento è stato notificato il 19/11/1999", rende irretrattabile la statuizione ed assorbite le censure di violazione di legge in ordine alla disciplina applicabile alla stregua di asseriti diversi presupposti di fatto.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore della s.p.a. CO.MA.RIT.; nulla per le spese per le altre parti intimate, non avendo svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della s.p.a. CO.MA.RIT., liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 3.000 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali; nulla per le spese per le altre parti intimate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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