T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 2106 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato all’A.R.P.A.C. in data 24 novembre 2009 e alla controinteressata C.C. in data 18 dicembre 2009, i ricorrenti hanno impugnato le graduatorie definitive relative alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo determinato per 3 anni di 34 unità di personale diplomato (profilo di assistente amministrativo categoria C – codice TD.C01) e all’assunzione a tempo determinato per 3 anni di 40 unità di personale laureato (profilo di collaboratore amministrativo professionale categoria D – codice TD.D01) risultando al termine delle stesse idonei non vincitori. In particolare, la loro posizione in graduatoria veniva modificata nel passaggio dalla prima graduatoria, di cui alla deliberazione A.R.P.A.C. n. 379 del 30 luglio 2009, alla graduatoria definitiva pubblicata sul sito dell’Agenzia in data 23 settembre 2009 e successivamente sul B.U.R.C. n. 59 del 5 ottobre 2009.

A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Segnatamente:

1) il difetto di motivazione relativamente al ricollocazione dei ricorrenti nella graduatoria definitiva del 23 settembre 2009 (risultando alcuni ricorrenti in posizione deteriore rispetto alla prima graduatoria, altri in posizione invariata, altri ancora in posizione superiore);

2) la non conformità a legge dell’intera procedura concorsuale, con particolare riferimento:

a) ai criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli di servizio e per i titoli di studio (con illegittimo sbilanciamento a favore dei primi);

b) all’espletamento della prova scritta a risposta multipla elaborata dalla società di consulenza SIRIAM prima della nomina della Commissione d’esame (da qui l’assenza di criteri di svolgimento della prova stessa);

c) alla scelta della prova a risposta multipla in luogo di quella scritta;

d) all’illegittima composizione della Commissione d’esame anche per la presenza di membri appartenenti all’A.R.P.A.C.;

e) alla mancata riserva di posti per gli appartenenti alle categorie protette ai fini delle assunzioni obbligatorie (due delle ricorrenti sono invalide rispettivamente al 46 e al 55 per cento e non hanno potuto farlo presente in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso);

3) l’intera procedura concorsuale è oggetto di procedimento penale dal quale emerge che tutti i vincitori sono stati "segnalati" dal che deriverebbe l’obbligo per l’Agenzia di procedere in autotutela, facendo scorrere la graduatoria in favore degli odierni ricorrenti risultati idonei.

Si è costituita per resistere al ricorso la controinteressata C.C., vincitrice del concorso per la categoria D, che ha eccepito in rito l’inammissibilità del gravame:

– per omessa notifica del ricorso, entro il termine decadenziale di 60 gg., ad almeno uno dei controinteressati;

– la tardività delle censure relative alla illegittimità della prova scritta articolata in quesiti a risposta multipla, per mancata tempestiva impugnazione dell’art. 5 del bando che la prevedeva;

– il difetto di legittimazione passiva, essendosi classificata al primo posto della graduatoria relativa al profilo D.

Si è altresì costituita per resistere al ricorso l’A.R.P.A.C. che ha eccepito in rito la tardività del gravame in relazione all’art. 9, comma 5 del bando che individua nella data di pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Agenzia il dies a quo per proporre l’impugnativa.

In data 4 febbraio 2010 si sono costituiti a mezzo di controricorso i controinteressati F.R., S.L., G.C., S.G., G.C., M.G.T., L.M., M.B. e D.G. i quali nella memoria depositata in giudizio in data 21 febbraio 2011 hanno eccepito in rito l’inammissibilità del gravame:

– per omessa notifica entro il termine decadenziale di 60 gg. ad almeno uno dei controinteressati;

– in quanto le posizioni dei singoli ricorrenti non sono omogenee, vengono impugnate due distinte procedure e non è stata fornita la prova di resistenza.

Con ulteriori memorie sia la controinteressata C.C., sia i ricorrenti, hanno insistito nelle proprie posizioni, controdeducendo, questi ultimi, sull’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’A.R.P.A.C.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è irricevibile perché tardivamente proposto.

Risulta, infatti, fondata, l’eccezione sollevata dalla difesa dell’A.R.P.A.C.

Oggetto della presente controversia è l’impugnazione, da parte dei ricorrenti, idonei non vincitori, di due distinte graduatorie relative ad altrettante procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato di personale diplomato (profilo di assistente amministrativo categoria C) e di personale laureato (profilo di collaboratore amministrativo professionale categoria D) pubblicate sul sito dell’A.R.PA.C. in data 23 settembre 2009 e successivamente sul BURC n. 59 del 5 ottobre 2009.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 17 settembre 2010, n. 17442, C.d.S., sez. V, 9 ottobre 2002 n. 5407) in linea di massima condiviso dal Collegio, del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito di un concorso a posti di pubblico impiego non è richiesta la notifica individuale (in mancanza della quale opera il dies a quo sussidiario del giorno dell’acquisita piena conoscenza) trattandosi di un atto sottoposto a forme di pubblicità legale aventi efficacia di piena conoscibilità per i diretti interessati anche agli effetti del decorso del termine di decadenza per il ricorso giurisdizionale. Nella fattispecie i ricorrenti idonei non vincitori dei concorsi gravati non avevano titolo alla notifica individuale degli atti conclusivi della procedura sussistendo una specifica disposizione della lex specialis del bando che stabilisce una particolare forma di pubblicità obbligatoria atta a garantire la par condicio tra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa. L’art. 9, comma 5 del bando prevede, infatti, che la graduatoria generale di merito del concorso sarà resa pubblica mediante affissione all’albo dell’A.R.P.A.C. e nel suo sito internet, e, che "dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito decorre il termine per eventuali impugnative".

Nel caso di specie, non è controverso il fatto che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle graduatorie gravate sia avvenuta in data 23 settembre 2009. Né i ricorrenti hanno specificamente impugnato (o altrimenti contestato l’interpretazione che ne dà l’amministrazione) l’art. 9 del bando che ha ricollegato alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia gli effetti derivanti dalla piena conoscibilità legale per i partecipanti alla procedura concorsuale. La parte ricorrente si limita, infatti, a controdedurre sul punto che le graduatorie in questione sono state pubblicate sul B.U.R.C. n. 59 del 5 ottobre 2009 per cui il ricorso sarebbe da considerare comunque tempestivo. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, alla luce della ricordata disciplina della lex specialis, dagli stessi non gravata né altrimenti contestata, il dies a quo per il computo del termine decadenziale di 60 gg. per l’impugnazione delle graduatorie de quibus va individuato nel 23 settembre 2009 (data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia). Pertanto, il termine per proporre ricorso scadeva il giorno 23 novembre 2009 (essendo il 22 novembre, festivo) mentre questo è stato notificato solo il giorno successivo, quindi, tardivamente.

In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi dei ricorrenti secondo la quale il termine per l’impugnazione decorreva dalla pubblicazione sul B.U.R.C. (e non da quella sul sito dell’A.R.P.A.C.) il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati. Fondata al riguardo l’eccezione sollevata da questi ultimi.

Risulta dagli atti di causa che il ricorso è stato notificato in data 18 dicembre 2009 solo a un controinteressato (C.C.) primo classificato nella graduatoria D (personale laureato). Dunque, anche prendendo a riferimento la data di pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R.C. del 5 ottobre 2009, alla controinteressata, relativamente alla graduatoria di cui alla lettera D, il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale di 60 gg. che scadeva il 4 dicembre 2009. Non risulta invece essere stato evocato in giudizio alcun controinteressato con riguardo alla graduatoria C (personale diplomato) parimenti impugnata con il presente ricorso collettivo. E’ necessario precisare che la successiva spontanea costituzione in giudizio dei controinteressati avvenuta quando si era già verificata la decadenza de qua (ossia, rispettivamente, per la controinteressata Cesaro, in data 13 gennaio 2010, e per l’altro gruppo di controinteressati in data 4 febbraio 2010) non sana l’omessa notifica del ricorso entro il termine. Così, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 10 agosto 2005, n. 10698: "A norma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale è necessaria la notificazione, nel termine decadenziale, del ricorso introduttivo all’autorità emanante e ad almeno un controinteressato, salva la possibilità della successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati. Ciò importa che, ove la notifica al controinteressato non sia avvenuta nel termine prescritto, la successiva costituzione del controinteressato non può porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, la quale si produce allo scadere del termine per la proposizione del ricorso (ex multis, C.d.S., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5863; C.d.S., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2991; C.d.S., sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6006). A diversa conclusione deve pervenirsi qualora l’intervento spontaneo del controinteressato avvenga anteriormente alla scadenza del termine utile per la notificazione del ricorso, in quanto, in tal caso, nessuna decadenza si è ancora prodotta e, essendosi comunque costituito il contraddittorio, è stato raggiunto lo scopo della ricordata prescrizione (C.d.S., sez. V, 5863/04 cit. C.d.S., sez. V, 14 maggio 2001, n. 2643)". In definitiva il ricorso sarebbe stato comunque, per i profili evidenziati, inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 7119/2010) lo dichiara irricevibile.

Condanna i ricorrenti a rifondere all’A.R.P.A.C., a C.C. e all’altro gruppo di controinteressati (F.R., S.L., G.C., S.G., G.C., M.G.T., L.M., M.B. e D.G.), le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila), da dividersi in tre parti uguali, oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *